COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 188 del 18.06.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. VOGHERA S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 2.000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 179 del 07.06.2004 – Campionato Serie D Play Off).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 188 del 18.06.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. VOGHERA S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 2.000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 179 del 07.06.2004 – Campionato Serie D Play Off). La Commissione Disciplinare, esaminato il reclamo proposto dalla A.C. Voghera S.r.l., letti gli atti, e rilevato che: • le difese della reclamante aventi ad oggetto una ricostruzione dei fatti parzialmente diversa da quella emergente dal rapporto del direttore di gara non assumono, invero, alcun rilievo; • a riguardo sembra opportuno tornare a rammentare – in via generale – come le diverse allegazioni in fatto proposte dalla parte reclamante possano assumere rilievo nelle ipotesi in cui esse prospettino fatti e circostanze sicuramente incidenti nella valutazione delle relative fattispecie, e la cui sussistenza non risulti ragionevolmente esclusa dal contenuto degli atti ufficiali, ovvero nell’ipotesi in cui sia l’atto ufficiale a risultare, ex se, illogico e/o contraddittorio.In entrambi tali casi è, invero, opportuno richiedere ogni necessario chiarimento all’estensore dell’atto ufficiale, e/o acquisire aliunde – entro i limiti della normativa di rito – elementi probatori in ordine alla vicenda oggetto di controversia in fatto; • le circostanze allegate dalla A.C. Voghera a fondamento della doglianza, attengono, invece a circostanze sostanzialmente irrilevanti sul piano disciplinare, ovvero a circostanze la cui sussistenza è radicalmente esclusa dai contenuti, con essa incompatibili, del referto arbitrale; • condivisibili appaiono, invece, le deduzioni della reclamante in ordine al fatto che nel valutare la sanzione impugnata devesi sicuramente tener conto del fatto che le due tifoserie non sono venute ad effettivo contatto tra loro, che i lanci di bottigliette non hanno sortito alcun effetto; • alla stregua delle considerazioni che precedono appare equo confermare l’ammenda di euro 2.000,00, espungendo la sanzione della diffida, P.Q.M. In parziale accoglimento – per quanto di ragione – del reclamo proposto dalla A.C. Voghera S.r.l. annulla la sanzione della diffida, confermando l’ammontare dell’ammenda. Nulla per la tassa non versata.
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