COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 188 del 18.06.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CUNEO 1905 S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 1.500,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 179 del 07.06.2004 – Campionato Serie D Play Off).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 188 del 18.06.2004
– pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CUNEO 1905 S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 1.500,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 179 del 07.06.2004 – Campionato Serie D Play Off).
La Commissione Disciplinare,
• visti gli atti;
• letto il reclamo proposto dall’A.C. Cuneo 1905 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n.179 del 07.06.2004) con il quale è stata irrogata la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 e diffida “perché propri sostenitori in campo avverso, nel corso del secondo tempo, tentavano di scavalcare e di sfondare la rete di recinzione del settore loro assegnato per venire a contatto con l’opposta tifoseria.. L’intervento della Forza Pubblica evitava lo scontro tra i due gruppi che, tuttavia, si lanciavano reciprocamente oggetti vari (bottigliette di plastica piene d’acqua, aste di bandiere, monete);
• rilevato che la diversa rappresentazione dei fatti quale esposta dalla Società reclamante non trova alcuna conferma negli atti di gara, né è stata in altro modo provata;
• considerato, però, che nel valutare la sanzione irrogata si deve sicuramente tener conto del fatto che le due tifoserie non sono venute ad effettivo contatto tra loro e che i lanci di bottigliette non hanno sortito alcun effetto;
• valutato che alla stregua delle considerazioni che precedono, appare equo confermare l’ammenda di € 1.500,00, espungendo la sanzione della diffida,
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo proposto dall’A.C. Cuneo 1905 annulla la sanzione della diffida, confermando l’ammenda di € 1.500,00. Nulla per la tassa non versata.
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