COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 2 del 03.07.2003– pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA L.N.D. A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. MARSALA 2000 PER LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI DEPOSITO DEL CONTRATTO (nota n. 35/23 del 31.05.2003).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 2 del 03.07.2003– pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA L.N.D. A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. MARSALA 2000 PER LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI DEPOSITO DEL CONTRATTO (nota n. 35/23 del 31.05.2003). La Commissione Disciplinare, Il collegio Arbitrale presso la L.N.D. ha deferito a questa Commissione Disciplinare la Società A.S. Marsala 2000 per non aver effettuato, secondo norma, il deposito del contratto sottoscritto con l’allenatore sig. Rappa G. Battista. Il Collegio Arbitrale presso la L.N.D., accogliendo il ricorso dell’allenatore, disponeva che la Società A.S. Marsala 2000 corrispondesse al Rappa la somma richiesta. In questa sede, questa Commissione non può non aderire alle decisioni del Collegio Arbitrale e, pertanto, infligge alla A.S. Marsala 2000 la sanzione dell’ammenda di Euro 500,00 per non aver depositato il contratto de quo, P.Q.M. ritiene la Società A.S. Marsala 2000 responsabile di quanto contestato e, per l’effetto, infligge alla stessa la sanzione di Euro 500,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it