COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 2 del 03.07.2003– pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA L.N.D. A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. NUOVO TERZIGNO PER VIOLAZIONE ART. 44 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. (nota n. 47/23 del 31.05.2003).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 2 del 03.07.2003– pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA L.N.D. A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. NUOVO TERZIGNO PER VIOLAZIONE ART. 44 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. (nota n. 47/23 del 31.05.2003). La Commissione Disciplinare, •visti gli atti; •letto il deferimento disposto dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. nei confronti della A.C. Nuovo Terzigno; •considerato che, come è stato già riconosciuto dal Collegio Arbitrale e confermato da una lettera agli atti del giudizio, tra l’A.C. Nuovo Terzigno e il sig. Filippo Raiola è stata in effetti sottoscritta scrittura privata con premio di tesseramento da versarsi in undici ratei mensili, in contrasto con quanto previsto dall’art. 42, comma 2 del Regolamento della L.N.D.; •ritenuto che la volontà di sottoscrivere un contratto in contrasto con quanto previsto dalle Carte Federali (art. 42, secondo comma del Regolamento della L.N.D.) appare confermato dagli atti avendo la Società riconosciuto validità alla scrittura privata con un adempimento pressochè integrale, e l’allenatore avendo utilizzato la stessa scrittura per chiedere l’adeguamento dinanzi al Collegio Arbitrale; •valutato che la violazione dell’art. 42, comma 2 del Regolamento della L.N.D. da parte della Società deferita va sanzionata con un’ammenda, P.Q.M. in accoglimento del deferimento, condanna l’A.C. Nuovo Terzigno al pagamento dell’ammenda di euro 1000,00 (mille).
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