COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 22 del 5/11/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES “Trofeo A. Ricchieri” RECLAMI GARA DEL 18/10/2003 SORRENTO CALCIO – CORIGLIANO SCHIAVONEA
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 22 del 5/11/2003 – pubbl. su www.interregionale.com
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES
“Trofeo A. Ricchieri”
RECLAMI
GARA DEL 18/10/2003 SORRENTO CALCIO - CORIGLIANO SCHIAVONEA
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 17 del 22102003;
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio da parte della U.S.C.
Corgiliano Schiavonea e con il quale si invoca la sussistenza di una causa di forza maggiore ex
art. 55 N.O.I.F. in ordine alla mancata presentazione della squadra in campo relativamente alla
gara di cui in oggetto.
- rilevato che la socità reclamante ha in particolare, dedotto l'impossibilità di raggiungere l'impianto
sportivo per le avverse condizioni atmosferiche che avevano interrotto le vie di comunicazione da
e per Sorrento;
- esaminata la documentazione posta a sostegno del reclamo e segnatamente, l'attestazione del
comando CC di Vico Equense in data 1810 3 dalla quale si evince che effettivamente, nel
giorno di svolgimento della gara, la SS 145 Sorrentina, a causa di una frana, era rimasta chiusa al
traffico sin dalle ore 9 in entrambi i sensi di marcia;
- considerato che nessuna controdeduzione è pervenuta dalla A.S. Sorrento in ordine ad un
eventuale differente itinerario per raggiungere la località di destinazione e che, avuto riguardo di
eccezionalità ed all'imprevedibilità dell'evento, alcun rimprovero puo' essere mosso alla società
reclamante circa la mancata utilizzazione di diversi mezzi di trasporto o comunque di tempestivi
rimedi che consentissero ai propri tesserati di presentarsi sul terreno di gioco in tempo utile per
l'effettuazione della gara;
- ritenuta per tanto sussistente la causa di forza maggiore;
P.Q.M.
1) in accoglimento del reclamo dichiara sussistente la causa di forza maggiore e per l'effetto,
dispone la trasmissione degli atti al Comitato Interregionale per quanto di competenza in ordine
all'effettuazione della gara.
2) di non addebitare la tassa di reclamo.
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