COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 23 del 19.09.2003– pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. PAGANESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DEL NUNZIO JOSE’ RAFAEL (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 19 del 17.09.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 23 del 19.09.2003– pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. PAGANESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DEL NUNZIO JOSE’ RAFAEL (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 19 del 17.09.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, • letti gli atti del reclamo in epigrafe; • rilevato che, dalla visione delle immagini televisive prodotte dalla reclamante – utilizzabili ex art. 31 a2) del C.G.S. – emerge con evidenza che l’autore della condotta sanzionata – il calciatore n. 15 della Paganese – deve identificarsi nel Senè Pape Ousmane (non sanzionato) anziché nel Del Nunzio Josè Rafael (squalificato per due gare), come identificabili sulla base dei rispettivi documenti di identità prodotti in originale dalla reclamante ed acquisiti in copia agli atti del procedimento; • considerato pertanto necessario restituire gli atti al giudice Sportivo per le valutazioni di competenza in ordine alla posizione del Senè Pape Ousmane, e, nel contempo, in accoglimento del reclamo, annullare la sanzione della squalifica per due gare inflitte a Del Nunzio Josè Rafael in quanto assolutamente estraneo ai fatti in oggetto, P.Q.M. in riforma della decisione impugnata, annulla la sanzione della squalifica per due gare effettive irrogata al calciatore Del Nunzio Josè Rafael. Dispone trasmettersi gli atti al Giudice Sportivo per le valutazioni di competenza in relazione alla posizione del calciatore Senè Pape Ousmane. Nulla per la tassa non versata.
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