COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 27 del 26.09.2003– pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. COSENZA F.C. AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 3000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 19 del 17.09.2003 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 27 del 26.09.2003– pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. COSENZA F.C. AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 3000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 19 del 17.09.2003 – Campionato Serie D). Il Giudice Sportivo con provvedimento di cui al C.U. n. 19 del 17.09.2003, ha irrogato al Cosenza Football Club la sanzione di euro 3.000,00 di ammenda con diffida con la motivazione descritta nel suddetto comunicato e per i fatti ivi contenuti. Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo la A.S. Cosenza Football Club invocando la revoca della diffida ed una congrua riduzione dell’ammenda. Nel reclamo proposto si argomenta e si pone in evidenza che: 1. i fatti sono stati commessi solo da un piccolo numero di tifosi che, peraltro, per tutto il tempo della gara erano stati “stipati” in uno spazio angusto e del tutto insufficiente a contenere i circa 1000 tifosi al seguito della squadra; 2. d’altra parte analogo trattamento era stato riservato allo stesso Presidente della A.S. Cosenza ed ad alcuni dirigenti; 3. che, per tale ragione, non fu consentito al Presidente di scendere in campo, a fine gara, cosa che avrebbe certamente evitato che i tifosi, a loro volta, scendessero in campo o che avessero un atteggiamento offensivo; 4. che, al momento dei fatti, la Forza Pubblica aveva già lasciato l’interno dello stadio; 5. che, in ogni caso, è pacifico che il servizio d’ordine predisposto era inadeguato; 6. che, comunque, è stato sufficiente l’intervento di due sole persone per ristabilire la calma; 7. che i danni ai servizi igienici potevano ben essere stati procurati dalle numerose persone che li hanno usati. La Commissione Disciplinare, esaminati accuratamente gli atti rileva: 1. dal rapporto del Commissario di campo emerge che effettivamente vi fu invasione di campo da parte di alcuni sostenitori del Cosenza il che dava origine a tafferugli con tifosi della squadra ospitante (che, nel frattempo, evidentemente, erano ugualmente entrati nel terreno di gioco); 2. che effettivamente le Forze dell’Ordine avevano già lasciato lo stadio nel timore che si svolgessero incidenti all’esterno dell’impianto sportivo; 3. che l’intervento di due soli ufficiali dei CC fu sufficiente a sedare gli incidenti; 4. che gli impianti igienici, ispezionati prima dell’inizio della gara da un Capitano dei carabinieri e trovati in ordine, furono trovati, in parte, danneggiati subito dopo la gara. Sulla base di quanto sopra, va confermata la responsabilità dei sostenitori del Cosenza F.C. nel verificarsi degli incidenti accaduti a fine gara (e, quindi, della stessa Società), ma che, in base alla reale gravità dei fatti appaiono non particolarmente rilevanti; va dato altresì rilievo al fatto che il Cosenza F.C. era Società ospitata e, quindi, non responsabile dell’organizzazione della gara. Ritiene possa, pertanto, accogliersi l’istanza di ridurre l’entità dell’ammenda inflitta, che va ridotta a Euro 2.000,00 e quella di revocare l’irrogazione della sanzione della diffida, P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto, riduce l’ammenda a Euro 2.000,00 e revoca la diffida, confermando nel resto. Nulla per la tassa non versata.
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