COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 33 del 10.10.2003– pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ N.S.P. CHIUSI AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MENCHETTI OMAR (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 28 del 01.10.2003 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 33 del 10.10.2003– pubbl. su www.interregionale.com
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ N.S.P. CHIUSI AVVERSO LA SQUALIFICA PER
QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MENCHETTI OMAR (delibera
Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 28 del 01.10.2003 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
• visti gli atti;
• letto il reclamo proposto dalla N.S.P. Chiusi con cui si rileva l’eccessività della sanzione
irrogata al calciatore Omar Menchetti sul presupposto che pur riconoscendo gli atteggiamenti
censurati andrebbe apprezzata una attenuante sul presupposto: 1) che il calciatore stesso era
reduce da un grave infortunio e, prima dei fatti contestati, sarebbe stato colpito violentemente
da un avversario; 2) che le frasi proferite dal calciatore sarebbero state rivolte verso il
calciatore avversario autore delle scorrettezze e non verso l’arbitro; 3) che il comportamento
del calciatore sarebbe stato condizionato dal dolore per il colpo ricevuto;
• rilevato che tutte le ragioni esposte dalla Società reclamante non possono essere prese in
considerazione, non essendo state in alcun modo provate;
• considerato che in ogni caso il rapporto degli ufficiali di gara gode di fede privilegiata ai sensi
di quanto previsto dall’art. 31 lett. a1) del C.G.S.,
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dalla N.S.P. Chiusi e, per l’effetto, conferma la squalifica per
quattro gare irrogate al calciatore Omar Menchetti.
Dispone l’addebito della tassa non versata.
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