COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 33 del 10.10.2003– pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE PELANTI SIMONE (tesserato A.C. Firenze Rondinella S.p.A.) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 28 del 01.10.2003 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 33 del 10.10.2003– pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE PELANTI SIMONE (tesserato A.C. Firenze Rondinella S.p.A.) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 28 del 01.10.2003 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti, letto il reclamo, osserva il ricorrente è stato squalificato, dal Giudice Sportivo, per tre gare effettive in quanto, durante l’incontro Firenze Rondinella/ Fo. Ce. Vara del 28.09.2003, “espulso ….. per avere rivolto all’arbitro espressioni offensive e blasfeme, alla notifica del provvedimento disciplinare, abbandonava il terreno di gioco indirizzando al direttore di gara evidenti gesti di protesta”. Avverso detto provvedimento proponeva reclamo il calciatore Pelanti, chiedendo la riduzione della squalifica, sul presupposto che la stessa sarebbe eccessiva rispetto all’addebito. Il ricorso è infondato e va respinto. Nel caso di specie, difatti, la misura della sanzione è congrua rispetto all’addebito, tenuto presente che il comportamento reiteratamente offensivo del calciatore è tanto più grave se si tiene conto del pronunciamento di espressioni blasfeme, P.Q.M. respinge il reclamo e conferma la sanzione inflitta. Si dispone l’incameramento della tassa nella misura di euro 52,00 e la restituzione di euro 6,00 erroneamente corrisposti in eccesso.
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