COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 5 del 24.07.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DI DIECO NINO (Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Interregionale) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. (nota n. 1340/370pf/EF/MM del 23.05.2003).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 5 del 24.07.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DI DIECO NINO
(Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Interregionale) PER
VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. (nota n. 1340/370pf/EF/MM del
23.05.2003).
La Commissione Disciplinare,
ascoltati il deferito dott. Nino Di Dieco ed il rappresentante della Procura Federale, nella persona
dell’avv. Salvatore Sciacchitano, che ha concluso per l’accertamento della responsabilità del
deferito, e la conseguente irrogazione della sanzione di mesi tre di inibizione e rilevato che:
•i fatti, nella loro materialità – ingresso nello spogliatoio ed ammonizione del direttore di gara
sia in ordine alle conseguenze di ordine pubblico derivanti dalla prosecuzione degli asseriti
errori arbitrali intervenuti nel primo tempo, che in ordine agli effetti delle doglianze che il
deferito (nella sua palesata qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del
Comitato Interregionale) aveva preannunciato di voler svolgere presso il Presidente del
Comitato medesimo - non risultano sostanzialmente contestati;
•tali fatti integrano le seguenti violazioni: 1) indebito ingresso nello spogliatoio; 2)
atteggiamento di intimidazione nei confronti del direttore di gara volto, o comunque
astrattamente idoneo, ad influenzare il successivo corso della gara ed aggravato sia
dall’accertato interesse personale discendente dallo stretto legame familiare con il Presidente
della Società pretesamente danneggiata dall’arbitro, che dall’aver compiuto il fatto spendendo
la propria carica federale, ed i propri asseriti rapporti con il Presidente del Comitato;
•la diversa valutazione dei fatti contestati fornita dal deferito non ha trovato alcuna conferma
sicché il rapporto arbitrale assume pieno valore, godendo peraltro di fede privilegiata ai sensi
di quanto previsto dall’art. 31 lett. a1) del C.G.S.;
•le violazioni contestate assumono maggiore rilievo e gravità in quanto commesse da un
soggetto cui sono stati devoluti – all’interno dell’ordinamento sportivo – compiti che
presuppongono comportamenti improntati al più assoluto rigore,
P.Q.M.
in accoglimento del deferimento della Procura Federale, irroga al dott. Nino Di Dieco la sanzione
della inibizione di anni uno.
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