COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 5 del 24.07.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DI DIECO NINO (Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Interregionale) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. (nota n. 1340/370pf/EF/MM del 23.05.2003).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 5 del 24.07.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DI DIECO NINO (Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Interregionale) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. (nota n. 1340/370pf/EF/MM del 23.05.2003). La Commissione Disciplinare, ascoltati il deferito dott. Nino Di Dieco ed il rappresentante della Procura Federale, nella persona dell’avv. Salvatore Sciacchitano, che ha concluso per l’accertamento della responsabilità del deferito, e la conseguente irrogazione della sanzione di mesi tre di inibizione e rilevato che: •i fatti, nella loro materialità – ingresso nello spogliatoio ed ammonizione del direttore di gara sia in ordine alle conseguenze di ordine pubblico derivanti dalla prosecuzione degli asseriti errori arbitrali intervenuti nel primo tempo, che in ordine agli effetti delle doglianze che il deferito (nella sua palesata qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Interregionale) aveva preannunciato di voler svolgere presso il Presidente del Comitato medesimo - non risultano sostanzialmente contestati; •tali fatti integrano le seguenti violazioni: 1) indebito ingresso nello spogliatoio; 2) atteggiamento di intimidazione nei confronti del direttore di gara volto, o comunque astrattamente idoneo, ad influenzare il successivo corso della gara ed aggravato sia dall’accertato interesse personale discendente dallo stretto legame familiare con il Presidente della Società pretesamente danneggiata dall’arbitro, che dall’aver compiuto il fatto spendendo la propria carica federale, ed i propri asseriti rapporti con il Presidente del Comitato; •la diversa valutazione dei fatti contestati fornita dal deferito non ha trovato alcuna conferma sicché il rapporto arbitrale assume pieno valore, godendo peraltro di fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 lett. a1) del C.G.S.; •le violazioni contestate assumono maggiore rilievo e gravità in quanto commesse da un soggetto cui sono stati devoluti – all’interno dell’ordinamento sportivo – compiti che presuppongono comportamenti improntati al più assoluto rigore, P.Q.M. in accoglimento del deferimento della Procura Federale, irroga al dott. Nino Di Dieco la sanzione della inibizione di anni uno.
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