COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 5 del 24.07.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DE VITA COSIMO (Presidente A.C. Pro Ebolitana) PER VIOLAZIONE ART. 27 COMMI 1 E 2 DELLO STATUTO E ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.C. PRO EBOLITANA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 39/1pf/EF/MM del 07.07.2003).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 5 del 24.07.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DE VITA COSIMO (Presidente A.C. Pro Ebolitana) PER VIOLAZIONE ART. 27 COMMI 1 E 2 DELLO STATUTO E ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.C. PRO EBOLITANA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 39/1pf/EF/MM del 07.07.2003). La Commissione Disciplinare, premesso che: con ricorso notificato in data 27.06.2003 al Comitato Interregionale il legale rappresentante della Società A.C. Pro Ebolitana, sig. Cosimo De Vita, ha proposto ricorso innanzi al T.A.R. Lazio per ottenere l’annullamento della decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, di cui al Comunicato Ufficiale n. 179 del 04.06.2003; che la Società Pro Ebolitana non risulta aver richiesto preventiva autorizzazione ad adire le vie legali ai sensi dell’art. 27, comma 2, parte seconda dello Statuto; che, in relazione a tale comportamento, la Procura Federale ha deferito innanzi a questa Commissione: 1. Cosimo De Vita, nella qualità di Presidente della Pro Ebolitana, per violazione dell’art. 27, commi 1 e 2 dello Statuto e dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti i tesserati della F.I.G.C. in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva; 2. la A.C.Pro Ebolitana, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2, comma 4 del C.G.S.. Sentito all’odierna udienza il Procuratore Federale, in persona dell’avv. Salvatore Sciacchitano, che ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per anni due al De Vita e l’irrogazione della ammenda di euro 2.000,00 per la Società; dato atto che i deferiti non sono comparsi ancorchè abbiano chiesto di essere ascoltati con fax del 08.07.2003 né hanno dedotto memorie difensive; rilevato che la proposizione non autorizzata del ricorso al T.A.R. da parte dei deferiti per ottenere l’annullamento della decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale integra senza alcun dubbio la violazione di principi inderogabili dell’ordinamento sportivo ed in particolare la violazione della clausola compromissoria di cui all’art. 27 dello Statuto; che, in base a tale clausola, tutte le Società di calcio e coloro che nell’ambito della Federazione, delle Leghe, delle associazioni svolgono qualsiasi attività a carattere agonistico, tecnico, organizzativo hanno l’obbligo di osservare le norme dello Statuto e le norme federali e dunque di utilizzare i mezzi di impugnazione da queste ultime previste; che, peraltro, l’art. 27, comma 2, prevede che, per i casi in cui siano esauriti i gradi interni di giustizia federale e dunque anche per i casi in cui non siano esperibili azioni nell’ambito della giustizia federale è obbligatorio sottoporsi al tentativo di conciliazione ed in caso negativo al giudizio arbitrale dinanzi alla Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport istituita presso il C.O.N.I.; che la A.C. Ebolitana non ha tenuto in alcuna considerazione questi principi rivolgendosi liberamente al Giudice Amministrativo (Tar Lazio) con iniziativa che l’ordinamento sportivo fermamente respinge; così richiamati, sinteticamente, i principi in tema di efficacia dei provvedimenti federali e clausola compromissoria, la Commissione rileva che il fatto oggetto del deferimento (proposizione di ricorso al T.A.R. per annullare un provvedimento di un organo federale) è pacifico, non contestato dagli stessi deferiti che non hanno né presentato memorie per giustificare sul piano oggettivo la violazione della clausola compromissoria né, si sono presentati, come richiesto, per eventualmente addurre motivazioni per attenuare, sul piano soggettivo, il comportamento violativo delle norme di cui al deferimento; tenuto conto della gravità della violazione, che riguarda una norma fondamentale dell’ordinamento sportivo posta a presidio del funzionamento del “sistema”, con palese violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S.; valutato che il comportamento illegittimo risulta assunto dalla A.C. Pro Ebolitana in un momento storico particolare nel quale la clausola compromissoria costituisce principio generale di cui è notoria la inderogabilità ad affiliati e tesserati; P.Q.M. in accoglimento del deferimento, infligge al sig. Cosimo De Vita, Presidente della A.C. Pro Ebolitana, la sanzione della inibizione di anni uno e mesi sei; alla Società Pro Ebolitana la sanzione dell’ammenda di euro 10.000,00 (diecimila/00)
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