COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 52 del 14.11.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE AMIRANDA MICHELE (S.S. Paganese) PER VIOLAZIONE ART. 40 COMMA 4 DELLE N.O.I.F. (nota n. 748.9/WP/ct/segr. Del 7.10.2003).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 52 del 14.11.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A
CARICO DEL CALCIATORE AMIRANDA MICHELE (S.S. Paganese) PER
VIOLAZIONE ART. 40 COMMA 4 DELLE N.O.I.F. (nota n. 748.9/WP/ct/segr. Del
7.10.2003).
La Commissione Disciplinare,
osserva quanto segue:
il Presidente del Comitato Interregionale, con nota n. 748.9/WP del 07.10.2003, ha disposto il
deferimento davanti a questa Commissione, ai sensi dell’art. 25 del C.G.S., del calciatore Michele
Amiranda per violazione dell’art. 40, punto 4 delle N.O.I.F., avendo il calciatore suddetto
sottoscritto la richiesta di tesseramento per la Società S.S. Paganese ed essendo stato
ulteriormente tesserato per altra Società partecipante al Campionato di Eccellenza organizzato dal
C.R. Campania;
dalla documentazione allegata alla nota di deferimento emerge che, effettivamente, vi è stato un
doppio tesseramento del calciatore Amiranda per la Società Paganese (trasferimento inoltrato in
data 02.09.2003) e per la Società A.C. Gaudianense, partecipante al Campionato Regionale
Campania di Eccellenza (trasferimento inoltrato il 04.09.2003 e già meccanizzato) e ciò in
contrasto con quanto stabilito dal menzionato art. 40 punto 4 delle N.O.I.F.;
sussistono, pertanto, i presupposti per l’irrogazione a carico del calciatore della sanzione della
squalifica per quattro gare effettive che appare per il caso in esame la più equa, non avendo,
peraltro, il calciatore presentato alcuna memoria difensiva né tantomeno si è presentato dinanzi a
questa Commissione,
P.Q.M.
In accoglimento del deferimento, irroga al calciatore Amiranda Michele la sanzione della
squalifica per 4 (quattro) gare effettive.
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