COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 52 del 14.11.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE AMIRANDA MICHELE (S.S. Paganese) PER VIOLAZIONE ART. 40 COMMA 4 DELLE N.O.I.F. (nota n. 748.9/WP/ct/segr. Del 7.10.2003).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 52 del 14.11.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE AMIRANDA MICHELE (S.S. Paganese) PER VIOLAZIONE ART. 40 COMMA 4 DELLE N.O.I.F. (nota n. 748.9/WP/ct/segr. Del 7.10.2003). La Commissione Disciplinare, osserva quanto segue: il Presidente del Comitato Interregionale, con nota n. 748.9/WP del 07.10.2003, ha disposto il deferimento davanti a questa Commissione, ai sensi dell’art. 25 del C.G.S., del calciatore Michele Amiranda per violazione dell’art. 40, punto 4 delle N.O.I.F., avendo il calciatore suddetto sottoscritto la richiesta di tesseramento per la Società S.S. Paganese ed essendo stato ulteriormente tesserato per altra Società partecipante al Campionato di Eccellenza organizzato dal C.R. Campania; dalla documentazione allegata alla nota di deferimento emerge che, effettivamente, vi è stato un doppio tesseramento del calciatore Amiranda per la Società Paganese (trasferimento inoltrato in data 02.09.2003) e per la Società A.C. Gaudianense, partecipante al Campionato Regionale Campania di Eccellenza (trasferimento inoltrato il 04.09.2003 e già meccanizzato) e ciò in contrasto con quanto stabilito dal menzionato art. 40 punto 4 delle N.O.I.F.; sussistono, pertanto, i presupposti per l’irrogazione a carico del calciatore della sanzione della squalifica per quattro gare effettive che appare per il caso in esame la più equa, non avendo, peraltro, il calciatore presentato alcuna memoria difensiva né tantomeno si è presentato dinanzi a questa Commissione, P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga al calciatore Amiranda Michele la sanzione della squalifica per 4 (quattro) gare effettive.
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