COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 61 del 28.11.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ F.C. SANGIUSEPPESE PER VIOLAZIONE ARTT. 1 DEL C.G.S. E 35 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (nota n. 800.9/WP/ct/segr. del 14.10.2003).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 61 del 28.11.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ F.C. SANGIUSEPPESE PER VIOLAZIONE ARTT. 1 DEL C.G.S. E 35 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (nota n. 800.9/WP/ct/segr. del 14.10.2003). La Commissione Disciplinare, visti gli atti del procedimento; preso atto del provvedimento sanzionatorio adottato dal Settore Tecnico della F.I.G.C. nei confronti di Santosuosso Pasquale, allenatore della Società deferita, che risulta aver svolto attività tecnica, nella stessa stagione sportiva, per due distinte Società; considerato che i fatti integrano le violazioni delle norme contestate nell’atto di deferimento, P.Q.M. dichiara la F.C. Sangiuseppese responsabile della violazione degli artt. 1 del C.G.S. e 35 del Regolamento del Settore Tecnico e, per l’effetto, applica alla stessa la sanzione dell’ammenda di euro 500,00 (cinquecento).
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