COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 61 del 28.11.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASERTANA F.C. S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CHIETTI FRANCESCO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 53 del 19.11.2003 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 61 del 28.11.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASERTANA F.C. S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA
PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CHIETTI FRANCESCO (delibera
Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 53 del 19.11.2003 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo della Società Casertana F.C. con cui si contesta la decisione del G.S., di cui al
C.U. n. 53 del 19.11.2003, di squalifica per tre gare effettive del calciatore Chietti Francesco;
sentito il difensore della Società Casertana F.C. che si è riportato al reclamo, chiedendone
l’accoglimento;
osserva quanto segue:
il G.S. ha irrogato al calciatore della Società Casertana, Chietti Francesco, la squalifica per
tre gare effettive, per avere lo stesso colpito, a gioco fermo, un avversario con un pugno al
volto, senza procurare danno fisico, nel corso della gara Marcianise-Casertana del
16.11.2003;
la Società Casertana ha proposto reclamo chiedendo la riduzione della sanzione ed
evidenziando che il comportamento del calciatore Chietti, non avendo procurato alcun danno
fisico, non si è concretizzato in un pugno, ma in una manata al volto, peraltro senza alcuna
intenzione di recare danno;
emerge dal referto dell’A.A., dotato di fede privilegiata, che il Chietti, a gioco fermo, ha
colpito con un pugno in pieno volto il calciatore avversario;
a nulla rileva, in presenza del suddetto dato testuale risultante dal referto arbitrale, che
l’azione violenta, indicata dall’arbitro con un pugno, non abbia procurato danni fisici;
la sanzione irrogata, pertanto, appare equa anche in considerazione del fatto che l’azione è
stata posta in essere a gioco fermo;
sulla base delle anzidette considerazioni, le argomentazioni difensive non possono essere
condivise,
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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