COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 61 del 28.11.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ V.D.A AOSTA SARRE S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PAGGIO ENRICO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 53 del 19.11.2003 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 61 del 28.11.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ V.D.A AOSTA SARRE S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PAGGIO ENRICO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 53 del 19.11.2003 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letti gli atti del reclamo in epigrafe; rilevato che le considerazioni della reclamante non appaiono contrastanti con le risultanze del rapporto arbitrale, da cui si evince che il Paggio era espulso per avere colpito con una gomitata al volto un avversario a gioco fermo, e che la reclamante evidenziava la sussistenza di una plateale provocazione del calciatore avversario, circostanza che non può rilevare in questa sede; considerato che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano effettivamente svolti così come descritti nel rapporto arbitrale, e che la condotta del Paggio appare meritevole di sanzione; ritenuto che la squalifica per tre gare effettive irrogate dal G.S. appare di congrua entità, e che pertanto il predetto reclamo deve essere respinto, P.Q.M. rigetta il reclamo in epigrafe e dispone addebitarsi la relativa tassa in capo alla Società reclamante.
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