COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 64 del 05.12.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. ERCOLANO 1924 AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 31.10.2004 AL DIRIGENTE SUARINO FRANCO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 46 del 05.11.2003 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 64 del 05.12.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. ERCOLANO 1924 AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 31.10.2004 AL DIRIGENTE SUARINO FRANCO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 46 del 05.11.2003 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, • letto il reclamo in epigrafe; • rilevato che le considerazioni della reclamante appaiono in insanabile contrasto con le risultanze del rapporto arbitrale, da cui si evince che il Suarino – dirigente responsabile della A.S. Ercolano – a seguito della concessione di un calcio di rigore alla squadra avversaria verso la fine del secondo tempo, entrava in campo ed invitava – seppure vanamente – i propri calciatori ad abbandonare il terreno di gioco, con conseguente reazione dei sostenitori che lanciavano in campo alcune pietre e cercavano di invadere il recinto di gioco, inoltre, a fine gara, il Suarino si introduceva nello spogliatoio arbitrale e rivolgeva al direttore di gara espressione gravemente ingiuriosa e minacciosa; • ritenuto che, ai sensi dell’art. 31 lett. A1) del C.G.S. agli atti degli Ufficiali di gara è attribuita fede probatoria privilegiata, e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano effettivamente svolti così come ivi descritti; • considerato che, in ragione delle obiettive modalità di svolgimento dei fatti – e tenuto conto che la reazione del pubblico potrebbe meramente essere stata determinata dalla decisione sfavorevole dell’arbitro (calcio di rigore in favore della squadra avversaria sullo 0-1 alla fine del secondo tempo di gioco) piuttosto che dalla condotta del Suarino – appare equo ridurre la sanzione irrogata dal G.S., determinandola nella inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 del C.G.S. fino tutto il 31.05.2004. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo in epigrafe riduce la sanzione inflitta al Suarino Franco, determinandola nella inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 del C.G.S. fino al tutto il 31.05.2004. Nulla per la tassa non versata.
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