COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 64 del 05.12.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. OLGINATESE AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 3.000,00 E L’INIBIZIONE FINO AL 30.06.2004 AL DIRIGENTE CUFFARI ANDREA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 49 del 12.11.2003 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 64 del 05.12.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. OLGINATESE AVVERSO L’AMMENDA DI
EURO 3.000,00 E L’INIBIZIONE FINO AL 30.06.2004 AL DIRIGENTE CUFFARI
ANDREA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 49 del 12.11.2003 –
Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
• letti gli atti del provvedimento;
• esaminato il reclamo proposto, con il quale si chiede una “consistente riduzione” delle
sanzioni inflitte;
• considerato che gli atti provenienti dagli Ufficiali di gara sono assistiti da fede
privilegiata, fino a prova contraria che, in questo caso, la reclamante non fornisce;
• ritenuto che le sanzioni comminate dal G.S. appaiono congrue e proporzionate ai fatti
accaduti,
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dalla U.S. Olginatese e, per l’effetto, conferma la sanzione di €
3.000,00 nei confronti della U.S. Olginatese e quella dell’inibizione fino al 30.06.2004 a Cuffari
Andrea, dirigente della stessa Società.
Si dispone l’addebito della tassa di reclamo nel conto della Società reclamante.
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