COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 64 del 05.12.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. OLGINATESE AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 3.000,00 E L’INIBIZIONE FINO AL 30.06.2004 AL DIRIGENTE CUFFARI ANDREA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 49 del 12.11.2003 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 64 del 05.12.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. OLGINATESE AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 3.000,00 E L’INIBIZIONE FINO AL 30.06.2004 AL DIRIGENTE CUFFARI ANDREA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 49 del 12.11.2003 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, • letti gli atti del provvedimento; • esaminato il reclamo proposto, con il quale si chiede una “consistente riduzione” delle sanzioni inflitte; • considerato che gli atti provenienti dagli Ufficiali di gara sono assistiti da fede privilegiata, fino a prova contraria che, in questo caso, la reclamante non fornisce; • ritenuto che le sanzioni comminate dal G.S. appaiono congrue e proporzionate ai fatti accaduti, P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla U.S. Olginatese e, per l’effetto, conferma la sanzione di € 3.000,00 nei confronti della U.S. Olginatese e quella dell’inibizione fino al 30.06.2004 a Cuffari Andrea, dirigente della stessa Società. Si dispone l’addebito della tassa di reclamo nel conto della Società reclamante.
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