COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 64 del 05.12.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. POMIGLIANO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ALLOCCA GIUSEPPE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 58 del 26.11.2003 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 64 del 05.12.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. POMIGLIANO AVVERSO LA SQUALIFICA PER
QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ALLOCCA GIUSEPPE (delibera
Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 58 del 26.11.2003 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
• letti gli atti del procedimento;
• esaminato il reclamo della G.S. Somigliano con il quale si chiede la riduzione della
squalifica, definita provvedimento estremamente severo in relazione ai fatti accaduti;
• considerato che gli atti provenienti dagli Ufficiali di gara sono notoriamente assistiti da
fede privilegiata, fino a prova contraria che, in questo caso, la reclamante non fornisce;
• ritenuto che la sanzione irrogata dal G.S., appare equa e proporzionata,
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto e per l’effetto, conferma la squalifica per 4 gare effettive inflitta dal
G.S. al calciatore Allocca Giuseppe.
Si dispone l’addebito della tassa non versata.
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