COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 64 del 05.12.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. ORVIETANA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 11.12.2003 ALL’ALLENATORE BORRELLO ROBERTO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 17 del 28.11.2003 – Coppa Italia Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 64 del 05.12.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. ORVIETANA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 11.12.2003 ALL’ALLENATORE BORRELLO ROBERTO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 17 del 28.11.2003 – Coppa Italia Dilettanti). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti e rilevato che: 1. la censura preliminare di insufficienza di motivazione, pretesamente fondata sulla circostanza che il G.S. ha motivato il provvedimento di inibizione di gg. 15 con la causale di “espressione irriguardosa” senza indicare il contenuto esatto della medesima, è priva di ogni pregio. Fermo restando che l’ordinamento calcistico non impone a carico del G.S. un obbligo di specifica motivazione dei propri provvedimenti, devesi osservare, in via assorbente, come l’individuazione di un’”espressione irriguardosa” a fondamento del provvedimento impugnato sia idonea a rendere edotti gli interessati della tipologia di illecito sanzionato anche in considerazione del fatto che il rispetto del diritto di difesa resta in ogni caso assicurato dalla possibilità di estrarre tempestiva copia degli atti, dai quali risulta, nel dettaglio, il fatto sanzionato e tipologicamente sintetizzato nella successiva motivazione del G.S.. 2. Quanto alle subordinate considerazioni dell’impugnante in ordine alla natura non più “ingiuriosa” di una esclamazione entrata, oramai, nel gergo corrente, devesi osservare come tale ordine di considerazioni linguistiche e di costume già sembra sotteso alla decisione impugnata, e, motivata, infatti, per “espressione irriguardosa”, e non già per “espressione ingiuriosa”. Per altro verso devesi osservare come l’esclamazione di protesta dell’allenatore – pur ovviamente volgare e, quindi comunque irriguardosa sembra trovare soprattutto nella protesta, e non nell’intento irriguardoso, la sua più logica scaturigine, e che – tenuto conto di ciò – la squalifica irrogata può essere convenientemente ridotta dal giorno 11.12.2003 al 06.12.2003, P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla A.S. Orvietana Calcio, riduce l’inibizione irrogata all’allenatore Roberto Borrello sino al 06.12.2003. Nulla per la tassa non versata.
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