COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 65 del 09.12.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ F.C. CASERTANA S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 11 COMMA 1 DEL C.G.S. (nota n. 109/253pf/EF/en del 22.07.2003).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 65 del 09.12.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ F.C. CASERTANA S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 11 COMMA 1 DEL C.G.S. (nota n. 109/253pf/EF/en del 22.07.2003). La Commissione Disciplinare, letto il deferimento, visti gli atti, sentiti nella riunione del 28 novembre 2003 il rappresentante della Procura Federale nella persona dell’avv. Oreste Michele Fasano, che ha concluso per l’accoglimento del deferimento con irrogazione della sanzione della squalifica del campo per tre giornate di gara e dell’ammenda per Euro 2.000,00 (duemila/00), ed il difensore della società Casertana, il quale ha concluso per il proscioglimento e, in subordine, per l’irrogazione delle sanzioni richieste in misura ridotta; OSSERVA Il Procuratore Federale ha deferito dinnanzi a questa C.D. la società F.C. Casertana a r.l. “per rispondere delle violazioni di cui all’art. 11, comma 1, C.G.S.” a seguito degli “incidenti avvenuti al termine della gara Casertana – Boys Caivanese del 23.2.2003 riguardanti presunti comportamenti antiregolamentari posti in essere dai sostenitori della società F.C. Casertana a r.l.”. In particolare, il deferimento de quo viene fondato sulla circostanza che, secondo quanto accertato dall’Ufficio Indagini, un centinaio di sostenitori della società deferita al termine della gara si sarebbe reso responsabile“di lanci di pietre, calcinacci, spranghe di ferro … all’indirizzo dei tifosi ospiti e delle Forze dell’Ordine, colpendo e ferendo il dott. Pasquale Manzo, vice questore aggiunto di Caserta e dirigente dell’ordine pubblico in occasione della gara de qua, procurandogli – nonostante il cascho protettivo – una ferita lacero contusa perforante corneosclerale e tero medio palpebra inferiore con un impegno di iride-vitreo ed altro”. A seguito dell’accaduto, il vice questore veniva immediatamente ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico “per scoppio del bulbo oculare con prognosi riservata per il visus e la conservazione del bulbo oculare”. La società Casertana si è difesa sostenendo che: i fatti si sarebbero verificati “ben oltre il termine della gara e quindi non aventi connessione con la disputa della partita” e comunque lontano dall’impianto di gioco; dal rapporto redatto dal Commissario di Campo risulterebbe che la gara si sarebbe svolta in un clima sereno, sia in campo che sugli spalti, e che al termine dell’incontro al di fuori dell’impianto non vi sarebbero stati incidenti; i dirigenti di entrambe le società partecipanti alla gara avrebbero tenuto un comportamento corretto. Il deferimento è fondato e va accolto. Difatti, al di là della argomentazioni difensive prospettate dalla Casertana, vi è prova certa, come risulta dalla relazione (e dai documenti a questa allegati) redatta dal collaboratore dell’ufficio indagini, che gli incidenti in questione – ai quali, peraltro, veniva data ampia eco dagli organi di stampa nei giorni seguenti all’accaduto - si siano effettivamente verificati, che gli stessi siano imputabili al comportamento violento dei tifosi della società deferita, e che le conseguenze degli stessi siano stati di particolare gravità. Difatti, non è in dubbio che al termine della gara un folto gruppo di sostenitori della Casertana, molti dei quali a viso coperto, lasciavano la curva dello stadio nella quale avevano assistito all’incontro per dirigersi verso l’uscita della curva occupata dai sostenitori ospiti, procedendo a lancio di pietre e corpi contundenti all’indirizzo delle forze dell’ordine, contemporaneamente al lancio di pietre che altri tifosi della Casertana effettuavano dall’interno del settore distinti dello stadio. Gli incidenti duravano circa un’ora dopo il termine della gara, e rendevano necessario il lancio di lacrimogeni da parte delle forze dell’ordine. Alcuni agenti venivano raggiunti da pietre e spranghe di ferro, ed il vice questore Manzo riportava le gravissime lesioni sopra descritte. Non vi è dubbio, quindi, sulla gravità dei fatti in questione (come attestano la durata degli scontri, il numero di sostenitori coinvolti, le modalità stesse del lancio, effettuato a viso coperto e con oggetti contundenti di particolare pericolosità), ed a nulla rileva la circostanza che degli stessi non vi sia traccia nei documenti di gara e nel rapporto del commissario di campo, al quale ben può essere sfuggito quanto avvenuto in un settore definito all’esterno dello stadio (stiamo parlando del settore esterno allo stadio adiacente al settore distinti, nel quale erano situati i tifosi della Casertana da cui è provenuto il lancio di pietre, e nel quale si sono svolti in maniera particolare gli incidenti). La gravità dell’accaduto e delle sue conseguenze è tale da far ritenere congrua la sanzione dell’ammenda nella misura massima prevista dall’art. 11, comma 3 del C.G.S. di euro 15.000,00 (quindicimila/00), P.Q.M. accoglie il deferimento ed irroga alla F.C. Casertana S.r.l. la sanzione dell’ammenda di euro 15.000,00 (quindicimila/00).
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