COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 68 del 12.12.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROMANI ANDREA (già Presidente A.S. Terracina S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 27, COMMI 1, 2, 3, 4 E 5 DELLO STATUTO E ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S. TERRACINA S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 171/15pf/EF/MM del 31.07.2003).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 68 del 12.12.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROMANI ANDREA (già Presidente A.S. Terracina S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 27, COMMI 1, 2, 3, 4 E 5 DELLO STATUTO E ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S. TERRACINA S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 171/15pf/EF/MM del 31.07.2003). La Commissione Disciplinare, letto il deferimento, esaminati gli atti e la memoria difensiva della Società Terracina, udita la Procura Federale nella persona dell’avv. Avagliano, che ha richiesto l’applicazione dell’amnistia di cui al C.U. n. 75/A e l’irrogazione dell’ammenda di E 5.000,00 nei confronti del Terracina, nonché la difesa del Romani che ha chiesto l’applicazione dell’amnistia, osserva: il procedimento è motivato dalla violazione della clausola compromissoria da parte del Romani che aveva proposto ricorso al T.A.R. avverso il provvedimento 19.06.2003 della F.I.G.C. pubblicato sul C.U. n. 190 del 18.06.2003; con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 75/A dell’11.09.2003, la F.I.G.C. ha concesso l’amnistia nei confronti di dirigenti, soci di associazioni e tesserati chiamati a rispondere della violazione della clausola compromissoria. Per le Società di appartenenza dei deferiti per tali violazioni, il medesimo provvedimento prevede l’esclusione della responsabilità ex art. 2 comma 3 e 4 del C.G.S., P.Q.M. Dichiara l’estinzione della violazione disciplinare nei confronti del Romani Andrea per l’intervenuta amnistia e, per l’effetto, dichiara non doversi procedere nei confronti della A.S. Terracina.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it