COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 68 del 12.12.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO S. LUCIA DI PIAVE AVVERSO LA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TAMIOZZO SAVERIO E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE VOLPATO GIOVANNI (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 62 del 03.12.2003 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 68 del 12.12.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO S. LUCIA DI PIAVE AVVERSO LA
SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TAMIOZZO SAVERIO
E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE VOLPATO
GIOVANNI (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 62 del 03.12.2003 –
Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo, esaminati gli atti, e rilevato che:
la Società reclamante, pur non negando il fatto addebitato al suo calciatore – gomitata al
volto di un avversario – assume che esso sarebbe da ricomprendere in un tentativo di
divincolarsi dalla trattenuta del suo marcatore, e, dunque nel contesto di un’azione di
gioco, anche se con il pallone lontano;
al contrario il tenore letterale del referto del collaboratore dell’arbitro – cui devesi
ascrivere fede privilegiata ex art. 31 lett. A1) – impone di escludere che l’atto di violenza
contestato costituisca la non voluta conseguenza del tentativo di divincolarsi
dall’avversario;
che anche l’attenuante secondo la quale si sarebbe trattato di azione di gioco deve essere
esclusa in forza del richiamato referto, che, nel precisare la lontananza del pallone,
implicitamente nega che l’atto di violenza fosse inserito in una azione di gioco;
in ordine alla squalifica di sei giornate inflitta al calciatore Tamiozzo Saverio, la
reclamante non contesta l’espressione offensiva, proferita nei confronti del direttore di
gara, ma sostiene l’involontarietà della pallonata con la quale il Tamiozzi ha colpito
l’arbitro al momento della notifica del provvedimento di espulsione;
la dedotta involontarietà risulta, però, smentita dal contenuto del referto arbitrale – munito
della fede privilegiata come si è detto più sopra –che non solo riferisce in ordine alla
volontarietà del gesto , ma precisa anche una circostanza – la distanza di soli quattro metri
tra l’arbitro ed il punto da cui fu calciato il pallone – che esclude, anche sul piano
obbiettivo, la fondatezza della tesi della S. Lucia di Piave giusta la quale il proprio
tesserato non avrebbe inteso colpire l’arbitro,
P.Q.M.
rigetta il reclamo proposto dalla Società Calcio S. Lucia di Piave, disponendo , per l’effetto,
l’incameramento della tassa non versata.
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