COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 68 del 12.12.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO S. LUCIA DI PIAVE AVVERSO LA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TAMIOZZO SAVERIO E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE VOLPATO GIOVANNI (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 62 del 03.12.2003 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 68 del 12.12.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO S. LUCIA DI PIAVE AVVERSO LA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TAMIOZZO SAVERIO E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE VOLPATO GIOVANNI (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 62 del 03.12.2003 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, e rilevato che: la Società reclamante, pur non negando il fatto addebitato al suo calciatore – gomitata al volto di un avversario – assume che esso sarebbe da ricomprendere in un tentativo di divincolarsi dalla trattenuta del suo marcatore, e, dunque nel contesto di un’azione di gioco, anche se con il pallone lontano; al contrario il tenore letterale del referto del collaboratore dell’arbitro – cui devesi ascrivere fede privilegiata ex art. 31 lett. A1) – impone di escludere che l’atto di violenza contestato costituisca la non voluta conseguenza del tentativo di divincolarsi dall’avversario; che anche l’attenuante secondo la quale si sarebbe trattato di azione di gioco deve essere esclusa in forza del richiamato referto, che, nel precisare la lontananza del pallone, implicitamente nega che l’atto di violenza fosse inserito in una azione di gioco; in ordine alla squalifica di sei giornate inflitta al calciatore Tamiozzo Saverio, la reclamante non contesta l’espressione offensiva, proferita nei confronti del direttore di gara, ma sostiene l’involontarietà della pallonata con la quale il Tamiozzi ha colpito l’arbitro al momento della notifica del provvedimento di espulsione; la dedotta involontarietà risulta, però, smentita dal contenuto del referto arbitrale – munito della fede privilegiata come si è detto più sopra –che non solo riferisce in ordine alla volontarietà del gesto , ma precisa anche una circostanza – la distanza di soli quattro metri tra l’arbitro ed il punto da cui fu calciato il pallone – che esclude, anche sul piano obbiettivo, la fondatezza della tesi della S. Lucia di Piave giusta la quale il proprio tesserato non avrebbe inteso colpire l’arbitro, P.Q.M. rigetta il reclamo proposto dalla Società Calcio S. Lucia di Piave, disponendo , per l’effetto, l’incameramento della tassa non versata.
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