COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 68 del 12.12.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. NUOVA AVEZZANO AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE VANNELLA MASSIMO (U.S. Termoli) IN OCCASIONE DELLA GARA TERMOLI-NUOVA AVEZZANO DEL 30.11.2003 (Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 68 del 12.12.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. NUOVA AVEZZANO AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE VANNELLA MASSIMO (U.S. Termoli) IN OCCASIONE DELLA GARA TERMOLI-NUOVA AVEZZANO DEL 30.11.2003 (Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il reclamo proposto dalla S.S. Nuova Avezzano Calcio con il quale si è eccepita la posizione irregolare del calciatore Massimo Vannella utilizzato dalla U.S. Termoli nella gara U.S. Termoli/Nuova Avezzano Calcio svoltasi il 30 novembre 2003; ritenuto che erroneamente la S.S. Nuova Avezzano Calcio ha investito del reclamo questa Commissione Disciplinare non vertendosi nell’ipotesi di cui all’art. 42, comma 3 del C.G.S. ma in quella di cui all’art. 24, comma 8 del C.G.S. in relazione all’art. 12, comma 5 del C.G.S. e che pertanto sarebbe competente a decidere del reclamo il Giudice Sportivo; ritenuto, altresì, che non essendo stato effettuato preannuncio di reclamo, la gara è stata omologata dal Giudice Sportivo, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla S.S. Nuova Avezzano Calcio. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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