COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 69 del 17/12/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D RECLAMI GARA DEL 28/09/2003 MILAZZO – ARIANO IRPINO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 69 del 17/12/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D RECLAMI GARA DEL 28/09/2003 MILAZZO - ARIANO IRPINO Il Giudice Sportivo, - scioglendo la riserva di cui al C.U. n° 28 del 01102003; - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società Milazzo e con il quale si deduce l'irregolare posizione del calciatore Ameijeiras Juan Manuel ( tesserato Ariano Irpino) per una presunta irregolarità di tesseramento, invocandosi per l'effetto le sanzioni previste dal C.G.S.; - vista la nota del 18112003 dell'Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. con la quale, su richiesta di questa Giudice Sportivo, si comunica che il citato calciatore è regolarmente tesserato per la società Ariano Irpino a decorrere 2092003; - rilevato pertanto che il calciatore Ameijeras Juan Manuel ha regolarmente ed a pieno titolo preso parte alla gara di cui in epigrafe disputatasi il 2892003; Segue Reclami P.Q.M. delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Milazzo - Ariano Irpino 0-0; 3) di addebitare sul conto della società Milazzo la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it