COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 69 del 17/12/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D RECLAMI GARA DEL 30/11/2003 RENDE CALCIO SRL – VIGOR LAMEZIA S.R.L.
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 69 del 17/12/2003 – pubbl. su www.interregionale.com
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
RECLAMI
GARA DEL 30/11/2003 RENDE CALCIO SRL - VIGOR LAMEZIA S.R.L.
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 62 del 3122003;
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società
Rende calcio e con il quale si deduce l'irregolare posizione del calciatore Pippa Andrea
( tesserato Vigor Lamezia) invocandosi la punizione sportiva della perdita della gara in base
all'art. 12 comma 5 del C.G.S.;
- vista la nota in data 11122003, con il quale l'Ufficio Tesseramenti del Comitato
Interregionale comunica su richiesta di questo Giudice Sportivo che il calciatore Pippa
Andrea è stato tesserato per la società Vigor Lamezia in data 21 72003;
- ritenuto pertanto che il medesimo calciatore ha regolarmente ed a pieno titolo preso parte
alla gara di cui in oggetto;
P.Q.M.
delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Rende - Vigor
Lamezia 1-1;
3) di addebitare sul conto della società Rende Calcio la tassa di reclamo.