COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 72 del 18.12.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA SOCIETA’ S.S. NUOVA AVEZZANO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER DUE GARE E L’AMMENDA DI EURO 1.000,00 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 66 del 10.12.2003 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 72 del 18.12.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA SOCIETA’ S.S. NUOVA
AVEZZANO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER
DUE GARE E L’AMMENDA DI EURO 1.000,00 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato
Ufficiale n. 66 del 10.12.2003 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
osserva:
con telefax del 10.12.2003 il Presidente della S.S. Nuova Avezzano Calcio preannunciava
reclamo con procedura d’urgenza avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato
Interregionale della L.N.D. pubblicato sul C.U. n. 66 del 10.12.2003 in merito alla gara disputata
dalla predetta Società con la Pro Vasto in data 07.12.2003; con lo stesso documento si chiedeva il
rilascio di tutti gli atti ufficiali.
Il Giudice Sportivo aveva applicato alla S.S. Nuova Avezzano la sanzione della squalifica del
campo di giuoco e della sanzione di _ 1.000,00 di ammenda poiché alcuni propri sostenitori,
prima dell’inizio della gara, aveva aggredito con calci, pugni e sputi i componenti della squadra
avversaria.
Tuttavia con altro telefax del 17.12.2003 la S.S. Nuova Avezzano Calcio dichiarava di rinunciare
al gravame. Questa Commissione deve prendere atto di ciò ai sensi dell’art. 29, comma 12 del
C.G.S. trattandosi di facoltà riconosciuta al reclamante, ma deve gravare la Società Sportiva
Nuova Avezzano Calcio della relativa tassa di reclamo,
P.Q.M.
prende atto della intervenuta rinuncia al gravame preannunciato dalla S.S. Nuova Avezzano
Calcio avverso il provvedimento del Giudice Sportivo meglio sopra indicato. Condanna la stessa
Società al pagamento della tassa di reclamo mediante addebito.
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