COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 72 del 18.12.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA SOCIETA’ CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA A.S. AVVERSO LA SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE AL CALCIATORE MATTIELIG DANIELE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 69 del 17.12.2003 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 72 del 18.12.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA SOCIETA’ CALCIO
PORTOGRUARO SUMMAGA A.S. AVVERSO LA SQUALIFICA PER UNA GARA
EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE AL CALCIATORE MATTIELIG
DANIELE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 69 del 17.12.2003 -
Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo, esaminati gli atti, osserva:
il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per una gara a Mattielig Daniele per doppia
ammonizione subita dal calciatore nel corso dell’incontro Cologna Veneta- Portogruaro del
14.12.2003;
la A.S. Portogruaro propone reclamo sostenendo che il fallo per il quale il Mattielig ha subito
la doppia ammonizione sarebbe stato commesso da altro calciatore. A riprova di ciò produce
una video cassetta dalla visione della quale si evincerebbe che il fallo fischiato dall’arbitro
sarebbe stato commesso non già dal Mattielig (n. 8) bensì dal calciatore n. 4;
contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante l’arbitro non ha sanzionato il fallo
commesso dal calciatore n. 4 del Portogruaro, bensì quello avvenuto pochi istanti dopo ad
opera del Mattielig. Ciò si evince proprio dal filmato prodotta dal Portogruaro, le cui
immagini mostrano che l’intervento arbitrale si riferisce proprio al fallo del Mattielig; la
circostanza è confermata dall’arbitro che, su richiesta di questa Commissione ha inviato un
supplemento di rapporto. La sanzione inflitta va quindi integralmente confermata,
P.Q.M.
respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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