COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 72 del 18.12.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. BRESCELLO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 24.12.2003 ALL’ALLENATORE TORTELLOTTI ANTONIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 66 del 10.12.2003 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 72 del 18.12.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. BRESCELLO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA
FINO AL 24.12.2003 ALL’ALLENATORE TORTELLOTTI ANTONIO (delibera Giudice
Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 66 del 10.12.2003 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
osserva:
con provvedimento pubblicato con C.U. n. 66 del 10.12.2003 il Giudice Sportivo statuiva la
squalifica dell’allenatore Tortellotti Antonio della S.r.l. Brescello sino alla data del 24.12.2003
per aver il predetto, al 30° del secondo tempo della partita Brescello/Atletico Calcio disputata il
07.12.2003, rivolto all’arbitro frasi offensive.
Con reclamo dell’11.12.2003 la U.S. Brescello in persona del Presidente chiedeva l’annullamento
della sanzione prospettando un’ipotesi di “scambio di persona”; quale unica motivazione addotta
per sostenere tale ipotesi si faceva riferimento all’espressione di saluto rivolto dal Tortellotti alla
terna arbitrale a fine gara, che escludeva il suo precedente allontanamento dal campo.
Il reclamo deve essere respinto poiché il rapporto dell’arbitro gode di fede privilegiata in ordine
al comportamento tenuto in occasione dello svolgimento della gara dai tesserati. Da tale rapporto
si rileva l’effettivo allontanamento del Tortellotti. Consegue la condanna al pagamento della
relativa tassa,
P.Q.M.
rigetta il reclamo e condanna la U.S. Brescello al pagamento della tassa relativa non versata.
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