COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 72 del 18.12.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SANGIUSEPPESE AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 700,00 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 66 del 10.12.2003 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 72 del 18.12.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SANGIUSEPPESE AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 700,00 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 66 del 10.12.2003 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letti gli atti; rilevato che dalla dinamica dei fatti risultanti dai referti in atti può essere ridimensionata, in parte, la gravità delle condotte dei tifosi della reclamante anche in relazione alla circostanza obiettiva che il lancio degli oggetti non ha provocato danno alcuno; che pertanto appare congrua la sanzione dell’ammenda di euro 500,00 anziché di euro 700,00 come inflitta dal Giudice Sportivo, P.Q.M. accoglie il reclamo e riduce la sanzione dell’ammenda ad euro 500,00. Nulla per la tassa non versata.
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