COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 72 del 18.12.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CARPI F.C. 1909 S.r.l. AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 31.10.2004 AL MEDICO UHLENWINKEL OLIVER (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 46 del 05.11.2003 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 72 del 18.12.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CARPI F.C. 1909 S.r.l. AVVERSO L’INIBIZIONE FINO
AL 31.10.2004 AL MEDICO UHLENWINKEL OLIVER (delibera Giudice Sportivo –
Comunicato Ufficiale n. 46 del 05.11.2003 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
rilevato che il G.S. ha inibito il dott. Uhlenwinkel Oliver, medico della Società Carpi a
svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 del C.G.S. fino al 31.10.2004, in relazione alla
gara Carpi/Riccione del 02.11.2003, “ perchè a gioco fermo, avvicinatosi ad un Assistente
Arbitrale, con atteggiamento irriguardoso, gli poggiava le mani al petto, colpendolo altresì
ad una caviglia con un calcio che non gli procurava dolore. Nell’occasione gli rivolgeva,
inoltre, espressioni offensive, allontanato”;
che la Società Carpi ha chiesto, in via preliminare, che sia ascoltato il dott. Uhlenwinkel,
oggi impedito per motivi professionali;
che la richiesta istruttoria non può essere accolta in quanto la ricostruzione dei fatti, così
come risulta dal referto arbitrale, è pacifica e non richiede ulteriori accertamenti;
che dal referto dell’arbitro, assistito da fede privilegiata ex art. 31 lett. a1) del C.G.S.,
risulta provato il comportamento addebitato al citato dottore la cui affermazione di non
aver profferito frasi irriguardose e colpito l’Assistente Arbitrale non ha trovato alcun
riscontro in atti;
che eventuali prove televisive quali la riproduzione del filmato della gara debbono essere
prodotte tempestivamente e contestualmente al reclamo onde evitare finalità dilatorie;
che la sanzione irrogata appare congrua in relazione alla gravità oggettiva della condotta,
P.Q.M.
respinge il reclamo. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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