COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 72 del 21/04/2004 – pubbl. su www.interregionale.com CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 27/03/2004 VDA AOSTA SARRE SRL – OGGIONO CALCIO S.R.L.
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 72 del 21/04/2004 – pubbl. su www.interregionale.com
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 27/03/2004 VDA AOSTA SARRE SRL - OGGIONO CALCIO S.R.L.
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. N. 67 del 31.3.2004;
- esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio della V.D.A AOSTA
SARRE srl e con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara di cui sopra per aver preso
parte alla stessa il calciatore CERIANI MARCO (tesserato Oggiono Calcio), squalificato come da
C.U. n. 64 del 24.3.2004 e schierato in campo con il 7);
- rilevato che, come si evince dal C.U. n. 64 del 24.3.2004, al predetto calciatore veniva comminata la
squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione;
- ritenuto che, ai sensi dell'art.17 2° comma del C.G.S. le sanzioni che comportino squalifiche devono
essere scontate dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato
Ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo e dall'art 4 e 2° comma del
C.G.S.;
- considerato dunque che il calciatore CERIANI MARCO in quanto squalificato, non aveva titolo per
partecipare alla gara di cui in oggetto e che a tale condotta corrisponde a carico della Società di
appartenenza la sanzione di cui all'art. 12 5° comma del C.G.S.
P.Q.M.
delibera di:
1) accogliere il reclamo;
2) comminale alla Società Oggiono Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio
di 0 - 3;
3) non addebitare la tassa reclamo.