COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 75 del 24/12/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D RECLAMI GARA DEL 19/10/2003 CITTA DI JESOLO S.R.L. – BOLZANO 1996 BOZEN 1996
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 75 del 24/12/2003 – pubbl. su www.interregionale.com
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
RECLAMI
GARA DEL 19/10/2003 CITTA DI JESOLO S.R.L. - BOLZANO 1996 BOZEN 1996
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 40 del 22102003;
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla F.C. Bolzano
e con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara dei calciatori Ekwalla Thierry e
Pape Ibrahim Ndoye ( tesserati Città di Jesolo ) la cui duplice utilizzazione sarebbe vietata
dalla previsione di cui all'art. 40 delle NOIF, invocandosi per l'effetto, a carico della società
Città di Jesolo, la punizione sportiva della perdita della gara; - vista la documentazione fatta
pervenire dalla U.S. Città di Jesolo, nonchè la certificazione rilasciata dall'Ufficio
Tesseramenti della FIGC in data 6/12/2003 ad essa allegata;
Osserva
- la reclamante ritiene sostanzialmente che nel caso in esame, così come previsto dall'art.40
comma 11 NOIF, la società Città di Jesolo avrebbe potuto far partecipare alla gara un solo
calciatore straniero. L'assunto deve tuttavia considerarsi errato perché fondato su una
sbagliata lettura della citata norma. L'art.40 comma 11 delle NOIF recita testualmente:"Le
società di LND possono tesserare entro il 3112 e schierare in campo, un solo calciatore
straniero proveniente o provenuto da Federazione estera purché,.........". Come appare
dunque evidente, il limite di un calciatore si riferisce esclusivamente allo straniero
proveniente o provenuto da Federazione estera. Nel caso in esame i due calciatori stranieri
non risultano provenienti o provenuti da alcuna Federazione straniera, così come si evince
dalla certificazione dell'Ufficio Tesseramenti che riconosce ai due calciatori lo status 70 e
cioè di dilettante straniero mai tesserato all'estero. In simili casi dunque, il calciatore
straniero deve ritenersi equiparato al calciatore italiano purché sia in regola con le leggi
statali vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia;
- dalla certificazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramenti, nonchè dalla documentazione inviata,
risulta altresì che i calciatori Ekwalla Thierry e Pape Ibrahim Ndoye sono stati tesserati dalla
U.S. Città di Jesolo a far data rispettivamente dall'892003 e dal 22102003. Ne consegue
che il calciatore Pape Ibrahim Ndoye non aveva titolo per partecipare alla gara di cui in
oggetto disputatasi il 19102003;
- Trattandosi di questione rilevabile d'ufficio deve essere inflitta nei confronti della società di
appartenenza la corrispondente sanzione di cui all'art.12 comma 5 let. a) del CGS;
P.Q.M.
delibera:
1) di accogliere il reclamo e per l'effetto, di comminare alla U.S.Città di Jesolo la punizione
sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3;
2) di non incamerare la tassa di reclamo.