COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 75 del 24/12/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 26/10/2003 PORTOGRUAROSUMMAGA – CITTA DI JESOLO S.R.L.

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 75 del 24/12/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 26/10/2003 PORTOGRUAROSUMMAGA - CITTA DI JESOLO S.R.L. Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 43 del 29102003; - esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio dalla società Portogruaro e con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara dei calciatori extracomunitari Ekwalla Thierry e Pape Ibrahim Ndoye ( tesserati Città di Jesolo), la cui duplice utilizzazione sarebbe vietata dalla previsione di cui all'art. 40 delle NOIF, invocandosi per l'effetto la punizione sportiva della perdita della gara; - vista la certificazione rilasciata in data 30102003 dall'Ufficio Tesseramenti della FIGC e la documentazione ad essa allegata; Osserva - la reclamante ritiene sostanzialmente che nel caso in esame, così come previsto dall'art.40 comma 11 NOIF, la società Città di Jesolo avrebbe potuto far partecipare alla gara un solo calciatore straniero. L'assunto deve tuttavia considerarsi errato perchè fondato su un'errata lettura della citata norma. L'art.40 comma 11 delle NOIF recita testualmente:"Le società di LND possono tesserare entro il 3112 e schierare in campo, un solo calciatore straniero proveniente o provenuto da Federazione estera purché,.........". Come appare dunque evidente il limite di un calciatore si riferisce esclusivamente allo straniero proveniente o provenuto da Federazione estera. Nel caso in esame i due calciatori stranieri non risultano provenienti o provenuti da alcuna Federazione straniera, così come si evince dalla certificazione dell'Ufficio Tesseramenti che riconosce ai due calciatori lo status 70 e cioè di dilettante straniero mai tesserato all'estero. In simili casi dunque, il calciatore straniero deve ritenersi equiparato al calciatore italiano purchè sia in regola con le leggi statali vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia. - dalla certificazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramenti risulta altresì che i calciatori Ekwalla Thierry e Pape Ibrhaim Ndyae sono stati tesserati per la società Città di Jesolo a far data rippettivamente dall'892003 e dal 22102003. Ne consegue che i predetti calciatori hanno regolarmente ed a pieno titolo preso parte alla gara di cui in oggetto: P.Q.M. delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Portogruaro - Città di Jesolo 1-2; 3) di addebitare sul conto della Società Portogruaro Summaga la tassa di reclamo.
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