COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 80 del 09.01.2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.P. GROTTAMMARE 1899 AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DEL MORO PAOLO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 69 del 17.12.2003 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 80 del 09.01.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
Decisioni della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.P. GROTTAMMARE 1899 AVVERSO LA
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DEL MORO
PAOLO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 69 del 17.12.2003 -
Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
· letti gli atti;
· rilevato che le considerazioni della reclamante non contestano lo svolgimento dei fatti
così come descritti nei rapporti dell’Assistente Arbitrale e del Commissario di campo,
secondo i quali il Del Moro a fine gara avrebbe violentemente colpito con una testata sul
volto il calciatore avversario Ukah, cagionandogli la fuoriuscita di sangue dalla bocca,
bensì si limitano ad evidenziare il comportamento intimidatorio asseritamenete in
precedenza tenuto dallo Ukah nei confronti del suo aggressore;
· ritenuto pertanto accertato che il Del Moro ha posto in essere a fine gara un grave atto di
violenza nei confronti di un avversario, come si evince ex art. 31 lett. A1) del C.G.S. dalla
lettura dei rapporti dell’Assistente Arbitrale e del Commissario di campo;
· considerato che, in ragione delle modalità di tempo e di luogo di svolgimento dei fatti
stessi appare equo ridurre la sanzione della squalifica per 5 gare irrogata dal Giudice
Sportivo al Del Moro in quella della squalifica per 4 gare 4 con conseguente accoglimento
del reclamo proposto dalla S.P. Grottammare 1899,
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo in epigrafe riduce la sanzione irrogata al calciatore Del Moro Paolo,
determinandola nella squalifica per 4 gare effettive. Nulla per la tassa non versata.
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