COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 80 del 09.01.2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. PRO LISSONE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ALBERTINI GABRIELE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 69 del 17.12.2003 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 80 del 09.01.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
Decisioni della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. PRO LISSONE CALCIO AVVERSO LA
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ALBERTINI
GABRIELE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 69 del 17.12.2003 -
Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
· letti gli atti;
· rilevato che le considerazioni della reclamante appaiono in insanabile contrasto con le
risultanze del rapporto dell’assistente arbitrale, da cui si evince che al 49° del secondo tempo
della gara in oggetto il calciatore Albertini Gabriele, lontano dall’azione di gioco, colpiva con
una ginocchiata sulla pancia un avversario, con conseguente espulsione dell’Albertini;
· ritenuto che ai sensi dell’art. 31 lett. A1) del C.G.S. agli atti degli ufficiali di gara è attribuita
fede probatoria privilegiata, e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano effettivamente
svolti così come descritti nel rapporto del suddetto assistente;
· considerato che, in ragione delle modalità di svolgimento dei fatti, la sanzione della squalifica
per tre gare irrogate dal Giudice Sportivo al calciatore Alberini appare di congrua entità, e che
pertanto essa deve essere confermata, con conseguente rigetto del reclamo,
P.Q.M.
rigetta il reclamo in epigrafe e dispone addebitarsi la relativa tassa in capo alla Società reclamante
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