COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 80 del 09.01.2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. SPORTING LEONZIO 1909 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 21.01.2004 ALL’ALLENATORE PULVIRENTI GIOVANNI (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 75 del 24.12.2003 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 80 del 09.01.2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. SPORTING LEONZIO 1909 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 21.01.2004 ALL’ALLENATORE PULVIRENTI GIOVANNI (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 75 del 24.12.2003 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, esaminato il reclamo, letti gli atti, e ritenuto che: · il reclamo della Società Leonzio si fonda – in punto di diritto – sul fatto che sarebbe inibito al direttore di gara esprimere il proprio giudizio in ordine alle intenzioni sottese alla condotta dei tesserati: nella specie si contesta che l’arbitro avrebbe indebitamente presunto il tentativo dell’allenatore espulso di rientrare in campo senza farsi riconoscere dalla non significativa circostanza dell’avere indossato una tuta di colore diverso · la doglianza è già in via generale infondata, risultando evidente come agli ufficiali di gara ed agli altri soggetti incaricati di riferire in ordine alla condotta dei tesserati sia affidato anche il compito di riferire in ordine alle intenzioni che obiettivamente emergano dalla diretta e completa e circostanziata percezione dei relativi fatti. Nella specie poi la non contestata circostanza dell’avere indossato una tuta di colore diverso da quella della squadra sembra – come correttamente presunto dal direttore di gara - non poter trovare altra plausibile ragione se non proprio nell’intento di evitare di essere riconosciuto · in ogni caso – e tenuto conto del periodo di sospensione del campionato evidenziato dallo stesso Giudice Sportivo – la inibizione sino al 21.1 p.v. apparrebbe sanzione congrua anche seriferita unicamente alla condotta offensiva mantenuta dall’allenatore nei confronti dell’arbitro, e che ne determinò l’allontanamento, ed al suo successivo indebito rientro in campo, P.Q.M. respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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