COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 80 del 09.01.2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. SIRACUSA AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 1.000,00 E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE QUATTROCCHI CARMELO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 69 del 17.12.2003 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 80 del 09.01.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
Decisioni della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. SIRACUSA AVVERSO L’AMMENDA DI EURO
1.000,00 E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE
QUATTROCCHI CARMELO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 69 del
17.12.2003 - Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo, esaminati gli atti, rilevato che nessuno è comparso per la Società reclamante che
aveva richiesto di essere sentita, osserva:
· il Giudice Sportivo ha inflitto l’ammenda di euro 1.000,00 all’U.S. Siracusa perchè propri
tesserati alla fine della gara Milazzo-Siracusa del 14.12.2003, partecipavano ad una rissa con i
calciatori avversari. Ha inflitto inoltre la squalifica per tre gare al calciatore Quattrocchi
Carmelo perché alla fine della stessa gara partecipava ad una rissa all’interno degli spogliatoi
con tesserati avversari;
· propone reclamo la U.S. Siracusa sostenendo che nessuno dei suoi tesserati avrebbe compiuto
atti di violenza e che il Quattrocchi sarebbe stato vittima di una aggressione ad opera di un
dirigente della squadra avversaria in precedenza allontanato dal campo; · preliminarmente va osservato che I rapporti dei commissari di campo possono essere presi in
considerazione come mezzi diretti di prova avente fede privilegiata, relativamente a fatti e
comportamenti disciplinarmente rilevanti, solo in ordine alla sfera di loro stretta competenza.
Non rientra in tale sfera la condotta dei calciatori negli spogliatoi a gara terminata (v. C.A.F.
28.03.2003, C.U. n. 33/C). Pertanto il referto del Commissario di campo non può giustificare
la sanzione inflitta al Quattrocchi, la cui condotta dovrà essere accertata dalla Procura
Federale alla quale vanno rimessi gli atti per gli eventuali provvedimenti di competenza,
· per quanto attiene la sanzione inflitta al Siracusa, come emerge dal rapporto del Commissario
di campo e dal supplemento di rapporto richiesto da questa Commissione, non risulta essersi
verificata una rissa tra tesserati del Siracusa e calciatori del Milazzo. In effetti al diverbio tra
il Quattrocchi ed il dirigente del Milazzo, è seguito un disordinato ed energico intervento di
più persone non identificate, essenzialmente finalizzato al ristabilimento dell’ordine. Pertanto
la sanzione irrogata appare eccessiva, ritenendosi congrua quella di _ 300,00,
P.Q.M.
annulla la squalifica inflitta al calciatore Quattrocchi Carmelo e riduce l’ammenda irrogata alla
U.S. Siracusa ad _ 300,00.
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di
competenza.
Nulla per la tassa non versata
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