COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 82 del 14/01/2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 07/12/2003 NUOVA AVEZZANO CALCIO – PRO VASTO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 82 del 14/01/2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 07/12/2003 NUOVA AVEZZANO CALCIO - PRO VASTO Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°66 del 10122003; - esaminato il reclamo fatto pervenire,a seguito di tempestivo preannuncio,dalla FC Pro Vasto con il quale si deduce che l'intera squadra giunta allo stadio di Avezzano veniva prima offesa e minacciata e poi violentemente aggredita all'interno della struttura da un numeroso gruppo di sostenitori avversari; - esaminati i documenti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe; - rilevato che effettivamente numerosi sostenitori locali, che si trovavano all'interno del recinto di gioco prima dell'inizio della gara all'arrivo della squadra ospite, tenevano nei confronti dei tesserati avversari prima comportamento offensivo e minaccioso e, successivamente, li aggredivano con calci e pugni. A seguito di tale aggressione tre calciatori della società Pro Vasto ricorrevano alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Avezzano e non potevano essere schierati in campo; - ritenuto tuttavia, quanto alla sanzione invocata dalla F.C.Pro Vasto ( punizione sportiva della perdita della gara a carico della Avezzano Calcio) che nel caso in esame deve essere applicata la previsione di cui all'art. 12 comma 1 del C.G.S. nella parte in cui testualmente recita: " non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verifichino fatti o situazioni imputabili ad accompagnatori o sostenitori delle Società che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di uno od entrambe le società"; - considerato che il caso prospettato rientra proprio tra quelli in cui vi è stata esclusivamente un'alterazione del potenziale atletico non emergendo dal rapporto di gara, cui va attribuita fede privilegiata (ex art.31 del CGS) , fatti o situazioni tali che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara stessa che si è disputata senza ulteriori intemperanze da parte dei sostenitori locali; P.Q.M. delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Nuova Avezzano - Pro Vasto 3-2 3) di applicare a titolo di sanzione alla società Nuova Avezzano la penalizzazione di tre punti in classifica ( pari a quelli conseguiti al termine della gara); 4) di addebitare sul conto della FC Pro Vasto la tassa di reclamo.
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