COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 82 del 14/01/2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 21/12/2003 SESTESE CALCIO – FO.CE.VARA
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 82 del 14/01/2004 – pubbl. su www.interregionale.com
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
GARA DEL 21/12/2003 SESTESE CALCIO - FO.CE.VARA
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. 75 del 24122003;
- esaminato il reclamo fatto pervenire,a seguito di tempestivo preannuncio dalla Sestese
Calcio e dal quale si deduce il mancato rispetto, da parte della società Fo.Ce.Vara,
dell'obbligo di impiegare, sin dall'inizio della gara e per l'intera durata della stessa, almeno
quattro calciatori "giovani" così come previsto dal CU n° 1 del 1 72003;
- esaminato il rapporto di gara dal quale si evince che la società Fo.Ce Vara ha schierato
inizialmente in campo 4 calciatori Juniores ( segnatamente Marcuccetti Giovanni nato il
02 71984; Biagino Fabio nato il 24111985; Perrone Daniele nato il 24 31983; Villa
Matteo nato il 28121985) e che al 35° del secondo tempo ha proceduto alla sostituzione
del n° 6 Biagini Fabio col n° 13 Martini Francesco nato il 13111983;
- considerato che in virtù della suddetta sostituzione, la società Fo.Ce Vara è venuta meno
all'obbligo di impiegare sin dall'inizio della gara e per l'intera durata della stessa almeno
quattro calciatori "giovani" così distinti in relazione alla seguenti fasce di età;
1) uno nato dal 1° gennaio 1983
2) due nati dal 1° gennaio 1984
3) uno nato dal 1° gennaio 1985
- considerato che l'inosservanza del predetto obbligo comporta la punizione sportiva della
perdita della gara a carico della società Fo.Ce Vara con il punteggio di 0-3 cosi come
previsto dall'art.12 comma 5 del C.G.S. e dal C.U. n° 1 del 1 72003;
P.Q.M.
delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di comminare alla Società Fo.Ce Vara la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0-3
3) di non addebitare la tassa di reclamo.