COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 82 del 14/01/2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 21/12/2003 SESTESE CALCIO – FO.CE.VARA

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 82 del 14/01/2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 21/12/2003 SESTESE CALCIO - FO.CE.VARA Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. 75 del 24122003; - esaminato il reclamo fatto pervenire,a seguito di tempestivo preannuncio dalla Sestese Calcio e dal quale si deduce il mancato rispetto, da parte della società Fo.Ce.Vara, dell'obbligo di impiegare, sin dall'inizio della gara e per l'intera durata della stessa, almeno quattro calciatori "giovani" così come previsto dal CU n° 1 del 172003; - esaminato il rapporto di gara dal quale si evince che la società Fo.Ce Vara ha schierato inizialmente in campo 4 calciatori Juniores ( segnatamente Marcuccetti Giovanni nato il 0271984; Biagino Fabio nato il 24111985; Perrone Daniele nato il 2431983; Villa Matteo nato il 28121985) e che al 35° del secondo tempo ha proceduto alla sostituzione del n° 6 Biagini Fabio col n° 13 Martini Francesco nato il 13111983; - considerato che in virtù della suddetta sostituzione, la società Fo.Ce Vara è venuta meno all'obbligo di impiegare sin dall'inizio della gara e per l'intera durata della stessa almeno quattro calciatori "giovani" così distinti in relazione alla seguenti fasce di età; 1) uno nato dal 1° gennaio 1983 2) due nati dal 1° gennaio 1984 3) uno nato dal 1° gennaio 1985 - considerato che l'inosservanza del predetto obbligo comporta la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società Fo.Ce Vara con il punteggio di 0-3 cosi come previsto dall'art.12 comma 5 del C.G.S. e dal C.U. n° 1 del 172003; P.Q.M. delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di comminare alla Società Fo.Ce Vara la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
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