COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 89 del 22.01.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TREIANI MASSIMO (Presidente A.C. Aprilia) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.C. APRILIA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 664/386pf/EF/ma del 04.11.2003).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 89 del 22.01.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TREIANI MASSIMO (Presidente A.C. Aprilia) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.C. APRILIA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 664/386pf/EF/ma del 04.11.2003). La Commissione Disciplinare, · visti gli atti; · letto il deferimento della Procura Federale nei confronti del sig. Massimo Treiani, Presidente della A.C. Aprilia e della A.C. Aprilia, il primo per violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. e la seconda per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2, comma 4 del C.G.S.; · ascoltato il sig. Massimo Treiani, in proprio e nella qualità di Presidente della Società deferita, assistito dal proprio legale; · ascoltato, altresì, il rappresentante della Procura Federale avv. Salvatore Sciacchitano il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l’irrogazione al Troiani dell’inibizione di anni uno ed alla Società dell’ammenda di _ 500,00; · valutato che la rappresentazione dei fatti esposta dal Troiani (non risarebbe stato il tentativo di aggressione nei confronti del calciatore ma solo un alterco e non sarebbe stato assolutamente tenuto alcun comportamento offensivo nei confronti della Polizia) non trova il conforto di alcun mezzo di prova; · ritenuto che da un attento esame degli atti risulta: a) che lo stesso Troiani, in sede di dichiarazioni rese al collaboratore dell’Ufficio Indagini, ha ammesso di non essere venuto alle mani con il calciatore della squadra avversaria “anche perché si sono frapposte le Forze dell’Ordine”, riconoscendo implicitamente il tentativo di aggressione; b) che in ordine agli insulti ed ai cori ingiuriosi rivolti nei confronti degli operatori di Polizia da parte dei calciatori e del Presidente della A.C. Aprilia non può non prendersi in considerazione quanto affermato dal vice Questore presente al momento dello svolgimento dei fatti nel suo esposto integralmente recepito da Ufficio Indagini e Procura federale (esposto che il deferito contesta in via di principio anche in questo caso senza fornire prove a riguardo); · considerato che i fatti contestati sono da considerarsi di particolare gravità rappresentando il Presidente di una Società affiliata l’esempio e la guida per I suoi tesserati e per I sostenitori della squadra, P.Q.M. in accoglimento del deferimento, inibisce il sig. Massimo Troiani, presidente della A.C. Aprilia, sino al 30.09.2004 e condanna la A.C. Aprilia al pagamento dell’ammenda di euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it