COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 89 del 22.01.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. FIRENZE RONDINELLA S.p.A. AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 11.02.2004 ALL’ALLENATORE BICCHIERAI ROBERTO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 82 del 14.01.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 89 del 22.01.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. FIRENZE RONDINELLA S.p.A. AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 11.02.2004 ALL’ALLENATORE BICCHIERAI ROBERTO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 82 del 14.01.2004 - Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, esaminato il reclamo, letti gli atti, e ritenuto che: · la Società reclamante nega che il proprio allenatore abbia ingiuriato e spintonato a fine gara il collega della squadra ospite; · tale contestazione in fatto non si fonda, però, come dovrebbe, sul contenuto del rapporto arbitrale – offrendone una diversa interpretazione, ovvero rilevandone obiettive contraddizioni, e/o illogicità idonee a minarne la efficacia probatoria – ma su mere allegazioni difensive idonee a contrastare la fede privilegiata che il nostro ordinamento riconosce agli atti ufficiali ex art. 31 lett. a1) del C.G.S.; · la sanzione irrogata non è stata, invero, oggetto di espresso gravame quanto alla sua misura; tuttavia ritenendo, in generale, la richiesta di riduzione necessariamente ricompresa nella domanda di integrale riforma della relativa decisione, devesi esaminare tale aspetto, rilevando la congruità ai fatti come sopra accertati della irrogata inibizione di quattro settimane, P.Q.M. Rigetta il reclamo proposto dalla A.C. Firenze Rondinella S.p.A., disponendo, per l’effetto, l’addebito della tassa non versata.
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