COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 89 del 22.01.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CHIOGGIA SOTTOMARINA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 11.02.2004 ALL’ALLENATORE RENICA ALESSANDRO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 78 del 07.01.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 89 del 22.01.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CHIOGGIA SOTTOMARINA AVVERSO LA
SQUALIFICA FINO AL 11.02.2004 ALL’ALLENATORE RENICA ALESSANDRO
(delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 78 del 07.01.2004 - Campionato Serie
D).
La Commissione Disciplinare,
OSSERVA:
si evince dal rapporto redatto dal direttore di gara che, al 27’ del 1° tempo della gara A.C.
Chioggia/Real Montecchio del 04.01.2004, l’allenatore della A.C. Chioggia Sottomarina, Renica
Alessandro, dopo la realizzazione di una rete su calcio di rigore concesso alla squadra avversaria,
apostrofava lo stesso direttore di gara con espressioni offensive. Disposto l’allontanamento il
Renica persisteva nel suo atteggiamento ed anzi incrementava il tono della sua reazione entrando
in campo e ponendo il suo volto quasi a contatto con quello dell’arbitro, nonché continuando poi
a pronunciare frasi offensive per tutta la durata della gara dall’estero del recisto di gioco. Sulla
scorta di tanto, il Giudice Sportivo infliggeva al Renica la squalifica sino alla data
dell’11.02.2004. Con rituale reclamo il Presidente dell’A.C. Chioggia rappresentava a questa Commissione che
l’allenatore si era limitato a chiedere spiegazioni in ordine alle motivazioni della concessione del
calcio di rigore rimanendo, peraltro, all’interno della propria zona tecnica; si chiedeva,
conseguentemente, di poter provare tali circostanze, con le dichiarazioni di persone presenti al
fatto.
Rileva la Commissione che il contenuto del rapporto è estremamente chiaro ed in equivoco; il
direttore di gara, invero, ha riferito di aver percepito le frasi ingiuriose ed ha aggiunto di essere
stato raggiunto nel campo di gioco subendo ulteriori offese.Scontata la oggettiva idoneità delle
espressioni riferite a ledere l’onore del destinatario è ancora da rilevare che la condotta
dell’allenatore innescava una reazione a catena giacché un calciatore, tale Marrocco Marcello, si
univa alle offese e, successivamente, circa cento tifosi determinavano un contesto di forte
esasperazione. Non rimane, quindi, che evidenziare la fede privilegiata di cui gode il rapporto del
direttore di gara ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S., sicchè non appare pertinente la richiesta
di audizione di persone presenti al fatto. Ne consegue che il reclamo deve essere respinto,
P.Q.M.
respinge il reclamo, confermando la sanzione della squalifica inflitta a Renica Alessandro sino
alla data dell’11.02.2004 con addebito della tassa a carico della Società reclamante.
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