COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 89 del 22.01.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. SIRACUSA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 04.02.2004 ALL’ALLENATORE APUZZO ERNESTO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 87 del 21.01.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 89 del 22.01.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. SIRACUSA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO
AL 04.02.2004 ALL’ALLENATORE APUZZO ERNESTO (delibera Giudice Sportivo –
Comunicato Ufficiale n. 87 del 21.01.2004 - Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
· letti gli atti;
· visto il reclamo proposto dalla U.S. Siracusa con il quale si chiede la riduzione della
squalifica inflitta all’allenatore Ernesto Apuzzo per frase offensiva nei confronti dell’arbitro,
sul presupposto che l’arbitro stesso avrebbe mal compreso l’espressione formulata dal tecnico
a seguito di una decisione arbitrale;
· considerato che quanto esposto dall’arbitro nel suo rapporto, in assenza di qualsivoglia prova
contraria, non può che provare conferma in virtù di quanto previsto dall’art. 31 lett. a1) del
C.G.S. che assegna fede privilegiata ai rapporti degli ufficiali di gara;
· valutata la congruità della sanzione irrogata,
P.Q.M.
Respinge il reclamo proposto dalla U.S. Siracusa e, per l’effetto, dispone l’addebito della tassa
non versata.
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