COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 90 del 28/01/2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 04/01/2004 NUOVA NARDO CALCIO S.R.L. – NUOVA AVEZZANO CALCIO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 90 del 28/01/2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 04/01/2004 NUOVA NARDO CALCIO S.R.L. - NUOVA AVEZZANO CALCIO Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 78 del 712004; - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla S.S. Nuova Avezzano e con il quale si deduce la violazione della norma disciplinante l'impiego nel corso della gara di calciatori giovani da parte della società Nuova Nardò Calcio, invocandosi per l'effetto la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nei confronti della predetta società; - rilevato dagli atti ufficiali che la società Nuova Nardò, schieratasi inizialmente in campo con 5 calciatori "juniores" e segnatamente il n° 2 Inguscio Mauro (31184), il n° 3 Previderio Rudy ( 01783),il n° 5 Cornacchia Riccardo ( 12883), il n° 7 Muci Giovanni ( 11186) ed il n° 9 Ammicchiarico Marco (08184), ha poi proceduto alle sostituzioni, al 22° del secondo tempo Inguscio Marco col calciatore n° 18 Savino A.Giuseppe (311086), al 26° del secondo tempo di Ammicchiarico Marco col calciatore n° 16 Fumarola Angelo (04877) ed al 31° del secondo tempo di Brana Giuseppe (23181) col calciatore n° 13 Toma Andrea ( 25184 ); - considerato pertanto che la società Nuova Nardò in virtù delle predette sostituzioni è venuta meno all'obbligo di impegare sin dall'inizio e per tutta la durata della gara almeno 4 calciatori "giovani" così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: - 1 nato dal 111983 in poi; - 2 nati dal 111984 in poi; - 1 nato dal 111985 in poi; - considerato che l'inosservanza del predetto obbligo, rilevabile anche d'ufficio, comporta la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società Nuova Nardò con il punteggio di 0-3 ai sensi del C.U. n° 1 dell'173 del Comitato Interregionale in relazione all'art.34 bis delle NOIF ed all'art 12 5° comma del CGS; P.Q.M. delibera: 1) di accogliere il reclamo e per l'effetto di comminare alla società Nuova Nardo la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3; 2) di non addebitare la tassa di reclamo.
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