COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 90 del 28/01/2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 04/01/2004 NUOVA NARDO CALCIO S.R.L. – NUOVA AVEZZANO CALCIO
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 90 del 28/01/2004 – pubbl. su www.interregionale.com
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 04/01/2004 NUOVA NARDO CALCIO S.R.L. - NUOVA AVEZZANO CALCIO
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 78 del 7 12004;
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla S.S. Nuova
Avezzano e con il quale si deduce la violazione della norma disciplinante l'impiego nel corso
della gara di calciatori giovani da parte della società Nuova Nardò Calcio, invocandosi per
l'effetto la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nei confronti
della predetta società;
- rilevato dagli atti ufficiali che la società Nuova Nardò, schieratasi inizialmente in campo con
5 calciatori "juniores" e segnatamente il n° 2 Inguscio Mauro (31 184), il n° 3 Previderio
Rudy ( 01 783),il n° 5 Cornacchia Riccardo ( 12 883), il n° 7 Muci Giovanni ( 11 186)
ed il n° 9 Ammicchiarico Marco (08 184), ha poi proceduto alle sostituzioni, al 22° del
secondo tempo Inguscio Marco col calciatore n° 18 Savino A.Giuseppe (311086), al 26°
del secondo tempo di Ammicchiarico Marco col calciatore n° 16 Fumarola Angelo (04 877)
ed al 31° del secondo tempo di Brana Giuseppe (23 181) col calciatore n° 13 Toma
Andrea ( 25 184 ); - considerato pertanto che la società Nuova Nardò in virtù delle predette sostituzioni è venuta
meno all'obbligo di impegare sin dall'inizio e per tutta la durata della gara almeno 4 calciatori
"giovani" così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:
- 1 nato dal 111983 in poi;
- 2 nati dal 111984 in poi;
- 1 nato dal 111985 in poi;
- considerato che l'inosservanza del predetto obbligo, rilevabile anche d'ufficio, comporta la
punizione sportiva della perdita della gara a carico della società Nuova Nardò con il
punteggio di 0-3 ai sensi del C.U. n° 1 dell'1 7 3 del Comitato Interregionale in relazione
all'art.34 bis delle NOIF ed all'art 12 5° comma del CGS;
P.Q.M.
delibera:
1) di accogliere il reclamo e per l'effetto di comminare alla società Nuova Nardo la punizione
sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3;
2) di non addebitare la tassa di reclamo.