COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 90 del 28/01/2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 23/11/2003 POTENZA S.R.L. – MARCIANISE CALCIO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 90 del 28/01/2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 23/11/2003 POTENZA S.R.L. - MARCIANISE CALCIO Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 58 del 26112003; - esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio dalla società FC Potenza e con il quale si deduce l'irregolare posizione del calciatore Mariniello Mario (tesserato Marcianise), invocandosi per l'effetto la punizione sportiva della perdita della gara di cui all'art.12 comma 5 del CGS; - esaminate le controdeduzioni trasmesse dalla società Marcianise con la documentazione ad esse allegata; - vista la nota in data 2012004 con la quale l'Uffico Tesseramento comunica che il predetto calciatore risulta tesserato per la società GS Marcianise Calcio a far data dal 13112003; - ritenuto pertanto che il calciatore ha regolarmente ed a pieno titolo preso parte alla gara di cui in oggetto; P.Q.M. delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: FC Potenza - Marcianise 1-2; 3) di addebitare sul conto della FC Potenza la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it