COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 93 del 30.01.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CITTA’ DI JESOLO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA CITTA’ DI JESOLO-BOLZANO 1996 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 75 del 24.12.2003 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 93 del 30.01.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CITTA’ DI JESOLO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA CITTA’ DI JESOLO-BOLZANO 1996 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 75 del 24.12.2003 - Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · visti gli atti; · letto il ricorso proposto dalla U.S. Città di Jesolo avverso la decisione del Giudice Sportivo (C.U. n. 75 del 24.12.2003) con la quale, in accoglimento di reclamo proposto dalla F.C. Bolzano, per l’effetto, è stata comminata alla U.S. Città di Jesolo la punizione sportiva della perdita della gara Città di Jesolo-F.C Bolzano con il punteggio di 0-3; · ascoltati i rappresentanti della U.S. Città di Jesolo; · rilevato che con il reclamo proposto in origine dalla F.C. Bolzano si deduceva l’irregolare partecipazione alla gara dei calciatori Ekwalla Thierry e Pape Ihbraim Ndoye, la cui contemporanea utilizzazione sarebbe vietata dall’art. 40 delle N.O.I.F. (Limitazioni del tesseramento calciatori); · considerato che il Giudice Sportivo, dopo aver ritenuto tale assunto “errato” in quanto fondato su una falsa interpretazione della norma (i due calciatori non sono risultati provenienti dal Federazione Straniera, trattandosi di dilettanti stranieri mai tesserati all’estero), ha preso in considerazione “d’ufficio” la certificazione rilasciata dall’Ufficio Tesseramenti per rilevare che il giocatore Pape Ihbraim Ndoye risulta tesserato dal 22.10.2003 e dunque non avente titolo a partecipare alla gara in questione svoltasi il 19.10.2003; · preso atto che la U.S. Città di Jesolo ha censurato la decisione impugnata sotto il profilo che il Giudice Sportivo avrebbe deciso favorevolmente il reclamo della F.C. Bolzano per un motivo diverso da quello formulato dalla Società reclamante; · preso atto, altresì, che la stessa Società ricorrente, in sede di discussione, ha eccepito che il Giudice Sportivo, in ogni caso, ove avesse voluto provvedere “d’ufficio”, avrebbe dovuto rigettare il reclamo proposto dalla F.C. Bolzano e successivamente decidere d’ufficio con autonomo provvedimento; · ritenuto che sorgono serie perplessità in ordine alla facoltà del Giudice Sportivo di poter agire nella fattispecie “d’ufficio”, ai sensi di quanto previsto dall’art. 24, comma 9A del C.G.S., dovendosi precisare che detta norma prevede che tale facoltà possa esercitarsi soltanto “sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara”, mentre nel caso specifico risulta che il Giudice Sportivo abbia giudicato sulla base della “certificazione rilasciata dall’Ufficio Tesseramenti nonché dalla documentazione inviata” (atti trasmessi per verificare in via esclusiva l’applicabilità dell’art. 40 delle N.O.I.F.); valutato, in ogni caso, che la decisione impugnata appare formalmente viziata in quanto la punizione sportiva della gara è stata irrogata “per l’effetto” a seguito di accoglimento del reclamo proposto dalla F.C. Bolzano; · considerato, infatti, che il reclamo della F.C. Bolzano nella motivazione della decisione di primo grado appare con chiarezza respinto e dunque inidoneo a produrre la sanzione della punizione sportiva della gara; · rilevato, infine, che è precluso a questa Commissione di poter valutare nel merito la posizione di tesseramento del calciatore Pape Ibrahim Ndoye alla luce di quanto previsto dall’art. 32 del C.G.S., P.Q.M. in accoglimento del ricorso proposto dalla U.S. Città di Jesolo, annulla la decisione del Giudice Sportivo (C.U. n. 75 del 24.12.2003) e, per l’effetto, conferma il risultato della gara U.S. Città di Jesolo-F.C. Bolzano (2-1) conseguito sul campo. Nulla per la tassa non versata.
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