COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 93 del 30.01.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CITTA’ DI JESOLO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA CITTA’ DI JESOLO-BOLZANO 1996 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 75 del 24.12.2003 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 93 del 30.01.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CITTA’ DI JESOLO AVVERSO LE DECISIONI
DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA CITTA’ DI JESOLO-BOLZANO
1996 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 75 del 24.12.2003 - Campionato
Serie D).
La Commissione Disciplinare,
· visti gli atti;
· letto il ricorso proposto dalla U.S. Città di Jesolo avverso la decisione del Giudice Sportivo
(C.U. n. 75 del 24.12.2003) con la quale, in accoglimento di reclamo proposto dalla F.C.
Bolzano, per l’effetto, è stata comminata alla U.S. Città di Jesolo la punizione sportiva della
perdita della gara Città di Jesolo-F.C Bolzano con il punteggio di 0-3;
· ascoltati i rappresentanti della U.S. Città di Jesolo;
· rilevato che con il reclamo proposto in origine dalla F.C. Bolzano si deduceva l’irregolare
partecipazione alla gara dei calciatori Ekwalla Thierry e Pape Ihbraim Ndoye, la cui
contemporanea utilizzazione sarebbe vietata dall’art. 40 delle N.O.I.F. (Limitazioni del
tesseramento calciatori);
· considerato che il Giudice Sportivo, dopo aver ritenuto tale assunto “errato” in quanto fondato
su una falsa interpretazione della norma (i due calciatori non sono risultati provenienti dal
Federazione Straniera, trattandosi di dilettanti stranieri mai tesserati all’estero), ha preso in
considerazione “d’ufficio” la certificazione rilasciata dall’Ufficio Tesseramenti per rilevare
che il giocatore Pape Ihbraim Ndoye risulta tesserato dal 22.10.2003 e dunque non avente
titolo a partecipare alla gara in questione svoltasi il 19.10.2003;
· preso atto che la U.S. Città di Jesolo ha censurato la decisione impugnata sotto il profilo che il
Giudice Sportivo avrebbe deciso favorevolmente il reclamo della F.C. Bolzano per un motivo
diverso da quello formulato dalla Società reclamante;
· preso atto, altresì, che la stessa Società ricorrente, in sede di discussione, ha eccepito che il
Giudice Sportivo, in ogni caso, ove avesse voluto provvedere “d’ufficio”, avrebbe dovuto
rigettare il reclamo proposto dalla F.C. Bolzano e successivamente decidere d’ufficio con
autonomo provvedimento;
· ritenuto che sorgono serie perplessità in ordine alla facoltà del Giudice Sportivo di poter agire
nella fattispecie “d’ufficio”, ai sensi di quanto previsto dall’art. 24, comma 9A del C.G.S.,
dovendosi precisare che detta norma prevede che tale facoltà possa esercitarsi soltanto “sulla
base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara”, mentre nel caso specifico risulta che il
Giudice Sportivo abbia giudicato sulla base della “certificazione rilasciata dall’Ufficio
Tesseramenti nonché dalla documentazione inviata” (atti trasmessi per verificare in via
esclusiva l’applicabilità dell’art. 40 delle N.O.I.F.); valutato, in ogni caso, che la decisione impugnata appare formalmente viziata in quanto la
punizione sportiva della gara è stata irrogata “per l’effetto” a seguito di accoglimento del
reclamo proposto dalla F.C. Bolzano;
· considerato, infatti, che il reclamo della F.C. Bolzano nella motivazione della decisione di
primo grado appare con chiarezza respinto e dunque inidoneo a produrre la sanzione della
punizione sportiva della gara;
· rilevato, infine, che è precluso a questa Commissione di poter valutare nel merito la posizione
di tesseramento del calciatore Pape Ibrahim Ndoye alla luce di quanto previsto dall’art. 32 del
C.G.S.,
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso proposto dalla U.S. Città di Jesolo, annulla la decisione del Giudice
Sportivo (C.U. n. 75 del 24.12.2003) e, per l’effetto, conferma il risultato della gara U.S. Città di
Jesolo-F.C. Bolzano (2-1) conseguito sul campo.
Nulla per la tassa non versata.
Share the post "COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 93 del 30.01.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CITTA’ DI JESOLO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA CITTA’ DI JESOLO-BOLZANO 1996 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 75 del 24.12.2003 – Campionato Serie D)."