COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 93 del 30.01.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA PRO FAVARA AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 5.000,00 E DIFFIDA, LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TILARO ANTONIO E LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BONA PIETRO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 87 del 21.01.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 93 del 30.01.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA PRO FAVARA AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 5.000,00 E DIFFIDA, LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TILARO ANTONIO E LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BONA PIETRO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 87 del 21.01.2004 - Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · letti gli atti del reclamo in epigrafe; · rilevato che le considerazioni esposte dalla reclamante appaiono in insanabile contrasto con le risultanze dei rapporti dell’arbitro e dell’assistente, da cui si evince che alcuni sostenitori del Favara, a seguito della concessione di un calcio di rigore in favore del Leonzio, e della espulsione del calciatore Tilaro, entravano in campo dopo aver aperto un cancello e costringevano l’arbitro a sospendere la gara per circa 5 minuti, e che gli stessi, al termine della gara, nei pressi degli spogliatoi ingiuriavano un calciatore avversario determinandone la violenta reazione, così determinando l’insorgere di una situazione di tensione che richiedeva l’intervento della Forza Pubblica, nonché che il calciatore Tilaro correva per circa 15 metri verso l’arbitro rivolgendogli espressioni minacciose ed irriguardose, e che il calciatore Bona, a fine gara, rivolgeva ad uno degli assistenti arbitrali espressioni ingiuriose e minacciose verso lo stesso e verso l’arbitro; · ritenuto che ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S. agli atti degli ufficiali di gara è attribuita fede probatoria privilegiata e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano effettivamente svolti così come ivi descritti; · considerato che, in ragione delle obiettive modalità di svolgimento dei fatti, le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo appaiono di congrua entità, e che pertanto esse devono essere confermate sia nei confronti della Società reclamante che nei confronti dei calciatori squalificati, con conseguente rigetto del presente reclamo, P.Q.M. rigetta il reclamo in epigrafe e dispone addebitarsi la relativa tassa in capo alla Società reclamante.
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