COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 93 del 30.01.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO, CON PROCEDIMENTO D’URGENZA, DELLA SOCIETA’ U.S. SIRACUSA AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SELVAGGIO GIUSEPPE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 90 del 28.01.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 93 del 30.01.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO, CON PROCEDIMENTO D’URGENZA, DELLA SOCIETA’ U.S.
SIRACUSA AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL
CALCIATORE SELVAGGIO GIUSEPPE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato
Ufficiale n. 90 del 28.01.2004 - Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo, esaminati gli atti, osserva:
· il Giudice Sportivo ha inflitto due giornate di squalifica al calciatore Selvaggio Giuseppe
perché al termine della gara Siracusa/Pro Favara del 25.01.2004, rivolgeva alla terna arbitrale
espressioni offensive;
· propone reclamo l’U.S. Siracusa chiedendo la riduzione della squalifica e sostenendo che i
fatti contestati al calciatore dovrebbero essere qualificati come irriguardosi e non come
offensivi;
· nel rapporto arbitrale, atto a fede privilegiata ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S., sono
riferite in dettaglio le espressioni pronunciate dal calciatore. La natura offensiva delle stesse
emerge non solo dal loro tenore letterale, ma anche dalla loro reiterazione. Pertanto lasanzione irrogata appare congrua e deve essere confermata,
P.Q.M.
respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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