COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 97 del 06.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. ARZACHENA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.07.2004 AL CALCIATORE DELLA BONA MAURO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 90 del 28.01.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 97 del 06.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. ARZACHENA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.07.2004 AL CALCIATORE DELLA BONA MAURO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 90 del 28.01.2004 - Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letti gli atti, osserva prima dell’inizio della gara, una persona successivamente identificata nel calciatore Mauro Della Bona, tesserato per la Pol. Arzachena ma interdetto dalla partecipazione alla stessa gara per precedente sanzione, sferrava un forte pugno al calciatore dell’Atletico Calcio Piludu Paolo che si accasciava al suolo e che per le lesioni patite non poteva disputare la gara. Con il reclamo si eccepisce la eccessività della sanzione prospettando la sussistenza di una provocazione. Rileva la Commissione che nel supplemento di rapporto a firma dell’arbitro emerge chiaramente che nessuna condotta provocatoria fu posta in essere dal Piludu il quale fu aggredito appena scorto da Della Bona. E’ appena il caso di aggiungere che il rapporto dell’arbitro gode di fede privilegiata ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S.. Al contrario le circostanze esposte evidenziano la sicura premeditazione giacché l’incolpato entrò in azione appena ebbe a scorgere l’avversario come se lo stesse aspettando. Adeguata appare la sanzione alla gravità del fatto osservato, anche perché l’azione ebbe a svolgersi prima dell’inizio della partita con effetto di escutere dalla competizione il Piludu, P.Q.M. Rigetta il reclamo e, per l’effetto, conferma la sanzione inflitta al calciatore Della Bona Mauro. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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