COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 97 del 06.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. ARZACHENA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.07.2004 AL CALCIATORE DELLA BONA MAURO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 90 del 28.01.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 97 del 06.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. ARZACHENA AVVERSO LA SQUALIFICA
FINO AL 31.07.2004 AL CALCIATORE DELLA BONA MAURO (delibera Giudice
Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 90 del 28.01.2004 - Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letti gli atti,
osserva
prima dell’inizio della gara, una persona successivamente identificata nel calciatore Mauro Della
Bona, tesserato per la Pol. Arzachena ma interdetto dalla partecipazione alla stessa gara per
precedente sanzione, sferrava un forte pugno al calciatore dell’Atletico Calcio Piludu Paolo che si
accasciava al suolo e che per le lesioni patite non poteva disputare la gara. Con il reclamo si
eccepisce la eccessività della sanzione prospettando la sussistenza di una provocazione.
Rileva la Commissione che nel supplemento di rapporto a firma dell’arbitro emerge chiaramente
che nessuna condotta provocatoria fu posta in essere dal Piludu il quale fu aggredito appena
scorto da Della Bona. E’ appena il caso di aggiungere che il rapporto dell’arbitro gode di fede
privilegiata ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S.. Al contrario le circostanze esposte
evidenziano la sicura premeditazione giacché l’incolpato entrò in azione appena ebbe a scorgere
l’avversario come se lo stesse aspettando.
Adeguata appare la sanzione alla gravità del fatto osservato, anche perché l’azione ebbe a
svolgersi prima dell’inizio della partita con effetto di escutere dalla competizione il Piludu,
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e, per l’effetto, conferma la sanzione inflitta al calciatore Della Bona Mauro.
Dispone l’addebito della tassa non versata.
Share the post "COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 97 del 06.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. ARZACHENA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.07.2004 AL CALCIATORE DELLA BONA MAURO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 90 del 28.01.2004 – Campionato Serie D)."