COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 97 del 06.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. VAL DI SANGRO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PIPERISSA CLAUDIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 92 del 29.01.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 97 del 06.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. VAL DI SANGRO AVVERSO LA SQUALIFICA
PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PIPERISSA CLAUDIO (delibera
Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 92 del 29.01.2004 - Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
· visti gli atti;
· letto il reclamo con cui la Polisportiva Val di Sangro censura la squalifica per tre gare inflitta
al calciatore Claudio Piperissa assumendo un diverso svolgimento dei fatti contestati;
· considerato che il rapporto degli ufficiali di gara gode di fede privilegiata ai sensi di quanto
previsto dall’art. 31, lett. a1) del C.G.S.;
· valutata la congruità della sanzione inflitta,
P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla Polisportiva Val di Sangro e, per l’effetto, conferma la
squalifica irrogata al calciatore Claudio Piperissa.
Dispone l’addebito della tassa non versata.
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